Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Al termine dei propri lavori di istruttoria, entro sei mesi dal giorno della sua nomina, la commissione presenta al Consiglio una relazione conclusiva e una proposta di deliberazione motivata per:
(2) Il Consiglio esamina la relazione nonché la proposta di deliberazione della commissione nella prima tornata successiva alla loro presentazione e delibera in base alla disciplina prevista dall'articolo 30/octies.
(3) Nel caso di consiglieri/consigliere subentranti nella carica, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data della seduta di prestazione del giuramento.
(4) Per le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute, la commissione riferisce al Consiglio entro due mesi dal giorno in cui ne sia venuta a conoscenza. 20)
L'art. 30/quinquies è stato inserito dall'art. 19 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.