(1) I pediatri iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.
(2) I pediatri, tuttavia, salvo quanto previsto per la continuità assistenziale e per l'assistenza nelle località turistiche, prestano la propria opera in favore dei cittadini che, trovandosi occasionalmente o per motivi scolastici, di studio o di formazione professionale al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del pediatra per inderogabili prestazioni sanitarie. Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B vengono notulate dal pediatra alla sua azienda.
(3) Le visite di cui al comma 2 sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe:
- visita ambulatoriale ..................... lire 50.000
- visita domiciliare..........................lire 70.000
(4) Al pediatra convenzionato, che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono attribuiti gli stessi compensi di cui al precedente comma. In tal caso il medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni annotando gli estremi del documento sanitario, il nome cognome dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata.
(5) Il pediatra è tenuto a utilizzare il modello prescrizione-proposta, indicando la residenza dell'assistito.