Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.
(1) Il pediatra di famiglia nell'interesse del proprio paziente ha diritto di accedere, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate o accreditate, in fase di accettazione, degenza, day hospital e dimissione, anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.
Il paziente dovrà altresì ricevere, al momento della dimissione, una prima adeguata prescrizione di medicinali al fine di far fronte all'immediato fabbisogno.
(2) Al pediatra viene garantita da parte del reparto ospedaliero la consegna della relazione clinica di dimissione contenente la sintesi dell'iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonché i suggerimenti terapeutici per l'assistenza domiciliare.
(3) Per favorire l'accesso di cui al pt. 1, i Direttori generali nonché le direzioni delle case di cura convenzionate mettono a disposizione appositi spazi di parcheggio.