(1) I bilanci di salute di cui all'articolo 31, lettera g) sono previsti in numero di 10 per la fascia di età 0-14 anni individuate dalla Giunta provinciale che sono:
1. 4. -6. settimana
2. 3. mese
3. 5 - 7 mesi
4. 8 - 10 mesi
5. 12 - 14 mesi
6. 15 - 24 mesi
7. 3 - 4 anni
8. 5 - 6 anni
9. 9 - 10 anni
10. 12 - 14 anni
(2) Il pediatra è tenuto alla compilazione dell'apposita scheda in quadruplice copia o su supporto magnetico per ogni bilancio di salute effettuato. Una copia sarà consegnata alla famiglia da conservare nel libretto sanitario personale dell'assistito, una copia sarà inviata all'Azienda, una copia sarà inviata all'Assessorato alla Sanità e la quarta copia sarà trattenuta dal pediatra. Le relative schede sono messe a disposizione dalle Aziende. Al pediatra spetta per ogni bilancio di salute effettuato il compenso di lire 28.960
(3) Ai fini della liquidazione dei compensi il pediatra deve annotare su apposito registro i dati del paziente al quale ha effettuato la visita, far apporre sullo stesso la firma del genitore e consegnarne una copia all'Azienda. I compensi relativi sono corrisposti entro il 2° mese successivo a quello dell'invio della distinta dei bilanci di salute effettuati.
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 settembre 2000, n. 37.