(1) La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24.12.1993, n. 537 e successive integrazioni e modificazioni.
(2) Il pediatra può dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.
(3) Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello provinciale sperimentazioni riguardanti modalità e procedure, compresa la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti del pediatra e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati.
(4) Sulla ricetta di cui al decreto ministeriale n. 350/1988 il pediatra annota il diritto dell'esenzione dal pagamento della quota a carico secondo le norme vigenti. Eventuali particolari modalità di annotazione del diritto o meno all'esenzione e di quant'altro necessario legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati sono definite dalla Giunta provinciale, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo.
(5) Il diritto all'esenzione del ticket è regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione è attestata dalla Azienda ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 20 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.
(6) La necessità della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale da parte del pediatra alla Azienda.
(7) La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza o di necessità terapeutica è compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni.