In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 3250 del 01.10.2007
Settori artigianato, industria, commercio e servizi, innovazione e cooperative: criteri per l'applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 "Intervetni della Provincia Autonoma di bolzano - Alto Adige per il sostegno dell'economia (modificata con delibera n. 759 vom 10.3.2008, delibera n. 4525 del 01.12.2008, delibera n. 1196 vom 27.04.2009 e delibera n. 1958 del 27.07.2009)

Allegato A

CAPO I

Parte generale

 

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni in applicazione di quanto previsto dalle leggi provinciali 13.02.1997, n. 4, e 15.04.1991, n. 9 e successive modifiche, in particolare:

- al Capo II “Interventi per il sostegno di investimenti aziendali”;

- dal Capo III “Interventi a favore degli investimenti ecologico-ambientali”;

- al Capo IV “Interventi per il sostegno della ricerca e dello sviluppo”;

- al Capo V “Interventi per la promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze”;

- al Capo VI “Interventi per la creazione di posti lavoro”;

- al Capo VIII “Sostegno all’internazionalizzazione”.

 

Articolo 2

Tipologia delle agevolazioni

 
1. Le agevolazioni possono assumere le forme di seguito indicate:
a) contributo a fondo perduto: la misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), é stabilita nei singoli capi di cui ai presenti criteri;
b) mutuo o leasing agevolato, concessi tramite il fondo di rotazione: la misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), che con esclusione del capo IV non può superare il 20%, nonché le condizioni per la concessione, sono stabilite nei singoli capi di cui ai presenti criteri.
 
I mutui ed i finanziamenti leasing di cui al capo II sono regolati come segue:

a durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di 15 anni per i beni immobili e di sei anni per i beni mobili; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento. La Giunta provinciale puó prorogare, su domanda motivata del richiedente e preventivo assenso dell’istituto bancario mutuante, il periodo di preammortamento di un ulteriore anno.

la durata del finanziamento leasing corrisponde di norma a quella del contratto leasing, che non può essere inferiore alla durata prevista dalla normativa fiscale vigente per i beni immobili e superare la durata massima di sei anni per i beni mobili;

nel caso di investimenti sia immobiliari che mobiliari, si applica la durata prevista per l’investimento prevalente in termini monetari;

la quota di partecipazione a carico della Provincia non può superare le percentuali massime di seguito elencate:

- durata fino a 10 anni = massimo 80%,
- durata fino a 11 anni = massimo 75%,
- durata fino a 12 anni = massimo 70%,
- durata fino a 13 anni = massimo 65%,
- durata fino a 14 anni = massimo 60%,
- durata fino a 15 anni = massimo 55%,
- durata fino a 16 anni = massimo 50%,
- durata fino a 17 anni = massimo 45%,
- durata fino a 18 anni = massimo 40%,
- durata fino a 19 anni = massimo 35%,
- durata fino a 20 anni = massimo 30%.

la quota di partecipazione della Provincia concessa al beneficiario è determinata al momento della deliberazione, mentre al momento della liquidazione viene controllata la conformità della stessa alla normativa europea. In nessun caso la quota di partecipazione della Provincia puó essere superiore a quella determinata con deliberazione della Giunta provinciale.

Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE, l’intera agevolazione viene concessa a titolo de minimis (v. P. 1, allegato 1).
L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis. L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto previsto in una determinata misura da un regolamento comunitario o da una specifica decisione della Commissione UE. L’aiuto de minimis è quello che non supera la soglia di 200.000 Euro in un periodo di tre esercizi finanziari e che, secondo quanto stabilito dalla Commissione UE, non incide sugli scambi tra Stati membri e/o non falsa né minaccia di falsare la concorrenza.
Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE e l’impresa beneficiaria ha già usufruito di aiuti de minimis per 200.000 Euro, l’agevolazione viene concessa solamente fino al raggiungimento dei limiti previsti nei regolamenti di esenzione della UE.
 

Articolo 3

Beneficiari

1. I beneficiari delle agevolazioni sono:

a) artigianato:

imprese artigiane, che in base al vigente ordinamento provinciale dell’artigianato sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio. Imprese artigiane con attività di cui alla sezione D della classificazione ATECO 2007 (fornitura di energia, gas, vapore e aria condizionata), sono ammesse solamente alle agevolazioni di cui ai capi IV, V, VI e VIII dei presenti criteri.

Le imprese artigiane di cui al codice 49.39.01 (gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano), sono ammesse solamente per gli investimenti relativi ad impianti di innevamento artificiale e relativi accessori, battipista e relativi accessori, nonchè per le iniziative di cui ai capi IV, V, VI e VIII dei presenti criteri.

Se l’impresa esercita le suddette attività artigianali in forma secondaria, queste sono ammesse solamente se sono rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute sul posto di lavoro, nonché le norme in materia di tutela ambientale.

b) industria:

imprese industriali, che in base al vigente ordinamento provinciale dell’industria sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio. Imprese industriali con attività di cui alla sezione D della classificazione ATECO 2007 (fornitura di energia, gas, vapore e aria condizionata) (ex E), sono ammesse solamente alle agevolazioni di cui ai capi IV, V, VI e VIII.

Le imprese industriali di cui al codice 49.39.01 (gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano), sono ammesse solamente per gli investimenti relativi a impianti di innevamento artificiale e relativi accessori, battipista e relativi accessori, nonchè per le iniziative di cui ai capi IV, V, VI e VIII dei presenti criteri.

c)commercio:

imprese di cui alla sezione G (commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli) della classificazione ATECO 2007, qualora iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio quali imprese commerciali e non quali imprese artigiane o industriali.

d) attività di servizio:

le imprese di servizio, che in base al vigente ordinamento provinciale dei servizi di cui all’allegato 2 al presente capo I dei criteri, sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, sono ammesse alle agevolazioni per investimenti di cui al capo II, con esclusione degli investimenti immobiliari, nonché alle agevolazioni di cui ai capi III, IV, V, VI e VIII dei presenti criteri;

Sono escluse dalle agevolazioni le attività di servizio di cui ai seguenti codici della classificazione ATECO 2007:

ATECO 2007

49

trasporto terrestre e trasporto mediante condotte - Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen

50

trasporto marittimo per via d’acqua - Schifffahrt

51

trasporto aereo - Luftfahrt

53

servizi postali e attività di corriere - Post-, Kurier- und Expressdienste

61

telecomunicazioni - Telekommunikation

64

attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) - Erbringung von Finanzdienstleistungen

65

assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) - Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)

66

attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative – mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten

68

attività immobiliari - Grundstücks- und Wohnungswesen

82.99.99

Altri servizi di supporto alle imprese nca e riconducibili ad una delle attività escluse di cui alla presente tabella- Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n.g., welche auf eine der in dieser Tabelle ausgeschlossenen Tätigkeiten zurückzuführen sind

85

istruzione: qualora siano istituti ed enti riconosciuti e/o convenzionati

Erziehung und Unterricht: sofern anerkannte und/oder konventionierte Institute und Körperschaften

86

87

88

assistenza sanitaria - Gesundheitswesen

servizi di assistenza sociale residenziale - Heime (ohne Erholungs- Ferienheime)

assistenza sociale non residenziale - Sozialwesen (ohne Heime)

qualora siano istituti ed enti riconosciuti e/o convenzionati - sofern anerkannte und/oder konventionierte Institute und Körperschaften

90.01

rappresentazioni artistiche - darstellende Kunst

90.02

attitività di supporto alle rappresentazioni artistiche - Erbringung von Dienstleistungen für die darstellende Kunst

90.03

creazioni artistiche e letterarie - künstlerisches und schriftstellerisches Schaffen

90.04

gestione di strutture artistiche - Betrieb von Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen

94

attività di organizzazioni associative - Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport)

Le attività di servizio di cui ai codici 59.11.0 (attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi), 59.20.3 (studi di registrazione sonora) e 60 (attività di programmazione e trasmissione) della classificazione ATECO 2007, sono ammesse alle agevolazioni di cui ai presenti criteri, comprese quelle per gli investimenti immobiliari di cui al capo II.

Sono ammesse alle agevolazioni di cui ai presenti criteri, comprese quelle per gli investimenti immobiliari di cui al capo II, anche le imprese di servizio che svolgono attività analoghe a quelle svolte da imprese classificate come imprese artigianali o industriali.

e) liberi professionisti e lavoratori autonomi:

- i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi di seguito elencati, sono ammessi alle agevolazioni solamente nei primi cinque anni di attività a partire dall’avvio dell’attività stessa e/o, se più favorevole, dall’iscrizione all’albo professionale (per le associazioni di liberi professionisti il suddetto requisito deve essere dimostrato da almeno il 50% dei soci) e solamente per gli investimenti in hard- e software ed apparecchi elettronici professionali, nonchè per le iniziative di cui ai capi V, VI e VIII dei presenti criteri.

I liberi professionisti ed i lavoratori autonomi sono ammessi altresì alle agevolazioni di cui al capo IV dei presenti criteri a prescindere dalla data di inizio dell’attività.

- attività libero professionali il cui esercizio è subordinato all’iscrizione negli albi o elenchi di cui all’art. 2229 del codice civile; non sono ammessi alle agevolazioni i medici convenzionati con il Servizio Sanitario provinciale.

Le attività, di seguito elencate, se esercitate in forma di impresa come attività prevalente, sono assimilate alla categoria dei liberi professionisti.

-attività degli studi legali (69.1)

- contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro (69.2)

- attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale (70)

- attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici (71.1)

- collaudi ed analisi tecniche (71.2)

- ricerche di mercato e sondaggi di opinione (73.2)

- attività dei disegnatori tecnici (74.10.3)

- altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca (74.9) della classificazione ATECO 2007.

- attività autonome il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione negli albi o elenchi di cui all’art. 2229 del codice civile.

Sono ammessi alle agevolazioni di cui ai presenti criteri, comprese quelle per gli investimenti immobiliari di cui al capo II, anche i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi che svolgono attività analoghe a quelle svolte da imprese classificate come artigiane o industriali.

f) attività di trasporto:

alle imprese che esercitano attività di trasporto, di cui ai seguenti codici della classificazione ATECO 2007: 49.31 (trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane) (con esclusione dell’attività di cui al codice 49.39.01 “gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano”), 49.32 (trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente), 49.39 (altri trasporti terrestri di passeggeri nca) e 49.4 (trasporto di merci su strada e servizi di trasloco), si applicano i criteri previsti per il settore trasporto. Dei presenti criteri possono essere applicati se compatibili, il capo I e l’allegato 1, nonché i commi 1 e 4 dell’articolo 15 qualora più favorevoli.

2 Nei singoli capi dei presenti criteri possono essere contenute ulteriori specificazioni in relazione ai beneficiari.
3. Possono presentare domanda di agevolazione anche persone fisiche, società, consorzi o comunioni d’interesse e cooperazioni che non risultano ancora iscritte alla Camera di Commercio, ma che intendono costituire un’impresa oppure esercitare una delle attività di cui al precedente comma 1. La concessione dell’agevolazione, rispettivamente la liquidazione delle agevolazioni di cui al capo IV dei presenti criteri, sono subordinate all’avvenuta costituzione ed iscrizione della stessa presso la Camera di Commercio per l’attività alla quale si riferisce l’investimento o l’iniziativa agevolata.
4. Possono beneficiare delle agevolazioni anche i consorzi, le cooperazioni nonchè le associazioni temporanee, giuridicamente costituite, tra due o più imprese.
5. Possono inoltre beneficiare delle agevolazioni anche l’impresa o più imprese che sulla base di un contratto o di un accordo acquistano macchinari ed attrezzature per utilizzarle in comune.
6. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di distribuzione di carburanti per autotrazione, per investimenti relativi agli impianti stessi, anche se la gestione è affidata dal titolare dell’autorizzazione ad altri soggetti.
7. Possono beneficiare delle agevolazioni per gli investimenti di cui ai capi II e III dei presenti criteri anche le imprese individuali e le società, che mettono a disposizione i beni agevolati ad altre imprese, che li utilizzano per le attività ammesse alle agevolazioni dai presenti criteri. In tal caso tra il soggetto beneficiario dell’agevolazione ed il soggetto cui sono messi a disposizione i beni agevolati, deve esistere una partecipazione del 50% o più, oppure tra i soci delle società interessate o tra l’imprenditore individuale e i soci della società vi deve essere una coincidenza del 50% o più. I suddetti requisiti devono persistere per l’intera durata del periodo di vincolo previsto per i beni agevolati di cui all’articolo 7 dei presenti criteri.

In tal caso la misura e l’ammontare dell’agevolazione devono corrispondere a quelle che potrebbero ottenere l’impresa/le imprese utilizzatrici ai sensi dei presenti criteri.

8. Alle grandi imprese possono essere concessi solamente aiuti esentati ai sensi dei Regolamenti UE ed aiuti di importanza minore de minimis, come definiti al punto 1 dell’allegato 1. Altri aiuti possono essere concessi solo previa notifica e autorizzazione della Commissione UE.
9. In applicazione delle specifiche norme comunitarie sono escluse dagli aiuti di cui ai presenti criteri le imprese appartenenti ai settori sensibili.
10. Per la classificazione delle attività economiche si fa riferimento alla nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2007 entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
 

Articolo 4

Presentazione delle domande

1. Le domande, fatte salve eventuali disposizioni particolari contenute nei successivi singoli capi, devono essere presentate prima dell’avvio dell’investimento o dell’iniziativa. Per “avvio” s’intende l’inizio dei lavori di costruzione (dichiarazione inizio lavori) o l’emissione dei documenti di spesa di cui al successivo articolo 6, relativo all’acquisto di beni e servizi. La documentazione di spesa, incluse le fatture di acconto, emesse antecedentemente la data della domanda sono escluse dalle agevolazioni.
2. Le grandi imprese nella presentazione delle domande oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, devono dimostrare che per effetto dell’agevolazione potranno aumentare significativamente le dimensioni del progetto o dell’iniziativa, oppure aumentarne significativamente la portata o l’importo, oppure ottenere una riduzione significativa dei tempi di realizzazione dello stesso.
3. Le domande, provviste se del caso di marca da bollo, redatte su modulistica già predisposta dalla Ripartizione competente, contenente i dati idonei ad individuare l’attività, l’appartenenza dell’impresa alla classe dimensionale in base ai parametri UE, l’investimento o l’iniziativa programmati, nonché tutti i dati necessari per valutare l’ammissibilità degli stessi, sono da presentare, direttamente o tramite associazioni di categoria, enti, istituti o persone appositamente delegate, agli uffici competenti per settore. Non appena gli uffici saranno adeguatamente attrezzati, le domande potranno essere inoltrate anche “online”. Le domande relative a progetti riconducibili ad attività di settori diversi, vanno indirizzate all’ufficio competente per il progetto prevalente in termini di spesa.
4. Le domande relative al capo IV devono essere redatte sulla modulistica predisposta dalla Ripartizione competente e corredate da tutti i dati e i documenti richiesti. La richiesta di contributo si basa su un elenco dettagliato dei costi. Per spese di importo superiore a 15.000 Euro è richiesto un preventivo di spesa.
5. Le domande per finanziamenti agevolati tramite il fondo di rotazione per investimenti, devono essere corredate dei relativi preventivi di spesa o offerte e se del caso, dal progetto di costruzione approvato con relazione tecnica e copia della concessione edilizia.
6. Sono ammessi solo investimenti ed iniziative che si riferiscono ad unità operative o di ricerca ubicate in provincia di Bolzano. Per gli stessi investimenti e le stesse iniziative non può essere presentata domanda di agevolazione presso altro ente pubblico o nell’ambito della stessa amministrazione. Da tale disposizione sono esclusi gli investimenti e le iniziative di cui al successivo capo III.
 

Articolo 5

Istruttoria delle domande

1. Per le domande di contributo a fondo perduto relative ai capi II, III, V e VIII dei presenti criteri, l’ufficio, sulla base delle dichiarazioni rese, conferma per iscritto che l’investimento o l’iniziativa, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dai presenti criteri. Dalla data del ricevimento della suddetta comunicazione decorre il termine massimo di tre anni entro il quale deve essere presentata la documentazione di spesa, di cui al successivo articolo 6, relativa all’investimento o all’iniziativa realizzata.
2. Per le domande di agevolazione di cui al capo IV il termine massimo di tre anni entro il quale deve essere presentata la relativa documentazione di spesa di cui al successivo articolo 40, comma 1, decorre dalla data del ricevimento della comunicazione relativa alla concessione dell’agevolazione di cui al successivo articolo 6, comma 4. E  fatta salva la possibilità di ottenere una proroga massima di due anni, previa presentazione di motivata richiesta, prima della scadenza del termine
 

Articolo 6

Concessione e liquidazione delle agevolazioni

1. Le domande di agevolazione vengono esaminate secondo l’ordine cronologico in cui pervengono agli uffici. Le domande di imprese per servizi di vicinato, di imprese che svolgono attività tradizionali, di cooperazioni, di imprese con sede in zone a struttura debole, di nuove imprese come definite ai punti 3, 4, 5 e 7 dell’allegato 1 del presente capo I, nonché di imprese che hanno ottenuto la certificazione di responsabilità sociale (SA 8000) o certificazione simile ed imprese per gli investimenti da realizzarsi a seguito di decisioni e/o ordinanze dell’amministrazione pubblica e per investimenti ecologico-ambientali di cui al successivo capo III, possono essere trattate con priorità.
2. La concessione dei finanziamenti agevolati dal fondo di rotazione è disposta con delibera della Giunta provinciale, previo inoltro della lettera di approvazione e relazione istruttoria di un istituto di credito, rispettivamente di un istituto di leasing, convenzionato.
Per le domande complete ed ammissibili per le quali la Giunta provinciale non è in grado di concedere l’agevolazione per mancanza di fondi, gli istituti di leasing convenzionati sono autorizzati a procedere alla stipula dei relativi contratti anche prima della suddetta delibera di concessione.
In tal caso, non appena disponibili i fondi, la Giunta provinciale disporrà la concessione del finanziamento leasing computando la stessa non più sull’intero periodo della durata del leasing, ma, più precisamente per la durata equivalente al restante periodo di ammortamento del leasing.
3. La concessione dei contributi a fondo perduto relativi ai capi II, III, V e VIII dei presenti criteri, è disposta con delibera della Giunta provinciale, a seguito di realizzazione degli investimenti/iniziative e sulla base della seguente documentazione definitiva:
a) dichiarazione del richiedente riguardante la regolare realizzazione del progetto o dell’iniziativa;
b) progetto approvato, relazione tecnica e concessione edilizia;

c) fatture e/o note onorarie, in originale, emesse dopo l’inoltro della domanda, munite di regolare quietanza, come prescritto dalle norme fiscali vigenti a livello nazionale e/o comunitario. In alternativa l’accertamento della regolare esecuzione degli stessi può essere effettuato con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori o da altro tecnico qualificato, che si basa a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.

Nei casi in cui la documentazione di spesa è stata inviata in forma telematica oppure nei casi adeguatamente motivati, l’originale può essere sostituito dal formato telematico, rispettivamente da una copia autenticata o copia conforme.

L’importo delle fatture può essere pagato interamente o in parte anche mediante permute regolarmente documentate;”

d) contratto di acquisto o di leasing in originale,  copia autenticata o copia conforme, stipulato dopo l’inoltro della domanda. Se antecedentemente a questi contratti sono già state emesse fatture o note onorarie, ai fini della concessione dell’agevolazione rileva la data del contratto;

e) nel caso di lavori di costruzione di edifici o locali aziendali per un importo superiore a 500.000 Euro, oltre alla documentazione succitata, una dichiarazione asseverata del direttore dei lavori, o altro tecnico qualificato, sulla regolare effettuazione dei lavori di costruzione.
4. La concessione delle agevolazioni relative alle iniziative di cui al capo IV dei presenti criteri sono disposte con delibera della Giunta provinciale. La liquidazione delle agevolazioni è regolamentata al capo IV dei presenti criteri.
5. Le fatture possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione, firmata da chi ha rilasciato le fatture, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi concorrenti alla formazione della somma totale.
6. I beni, per i quali viene concessa l’agevolazione ai sensi dei capi II e III, devono essere iscritti nel libro dei cespiti dell’azienda.
7. Per la valutazione delle domande, gli uffici possono avvalersi di pareri e stime elaborati da esperti esterni o interni all’amministrazione provinciale.
8. La spesa ammessa va arrotondata, ai 500 Euro inferiori per progetti di cui ai capi II e III ed ai 100 Euro inferiori per le iniziative di cui ai capi IV, V e VIII.
9. Possono essere erogati anticipi fino al 50% del contributo deliberato per ricerca e sviluppo, per un importo massimo di 100.000 Euro, dietro presentazione di garanzia di pari importo prestata da una banca.
10. Non sono ammesse alle agevolazioni l’IVA, l’imposta di registro o altre imposte, nonché le operazioni finanziarie quali ad esempio la cessione di quote.
11. Nel caso di finanziamenti agevolati dal fondo di rotazione, la liquidazione può avvenire anche in più acconti, previo accertamento da parte dell’istituto mutuante dell’avvenuta regolare realizzazione degli investimenti, che a tal fine si basa sulla documentazione prevista dai precedenti commi. L’istituto è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’ufficio provinciale competente dell’avvenuto accertamento.
12. Se nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la liquidazione, l’azienda viene trasferita a seguito di decesso o per atto tra vivi oppure se la ditta individuale/società viene sciolta/cessa l’attività ma la stessa è proseguita da uno o più dei soci/titolari in forma di ditta individuale/società, l’agevolazione viene liquidata ai subentranti, sempreché gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e continuino ad esercitare l’attività assumendosi gli obblighi relativi.

13. Il direttore dell’ufficio competente per il rispettivo settore economico dispone la liquidazione del contributo a seguito della concessione di cui ai commi 3 e 4.

14. Il rigetto della domanda è disposto dalla Giunta provinciale.

15. .....

16. Se l’impresa richiedente ritira la domanda inoltrata, la disposizione di cui al precedente articolo 15 non trova applicazione.

 

Articolo 7

Obblighi

1. La concessione delle agevolazioni comporta per il beneficiario l’assunzione degli obblighi di seguito elencati.
2. I brevetti agevolati ai sensi del capo IV dei presenti criteri non possono essere alienati per un periodo di due anni.
Per i beni agevolati di cui ai capi II e III dei presenti criteri, il beneficiario si obbliga a non mutarne la destinazione economica per i periodi di seguito elencati. Per i medesimi periodi elencati nei successivi commi, i beni non possono essere alienati, dati in affitto, né l’azienda alla quale appartengono può essere data in affitto, né può esserne trasferita la disponibilità tramite la costituzione di diritti reali:

2.1      nel caso di hard- e software, per due anni a partire:

- dalla data della fattura di acquisto e nel caso di più fatture, dalla data dell’ultima fattura;

- dalla data del verbale di consegna del bene, nel caso di lavori/acquisto mediante leasing;

2.2      nel caso di beni mobili o lavori non soggetti a concessione edilizia, per tre anni a partire:

- dalla data della fattura di acquisto e nel caso di più fatture, dalla data dell’ultima fattura;

- dalla data del verbale di collaudo o consegna del bene, nel caso di lavori/acquisto mediante leasing;

2.2     nel caso di acquisto di locali aziendali opere di costruzione soggette a concessione edilizia, per dieci anni a partire:

- dalla data del contratto di compravendita o dall’atto di trasferimento, nel caso di procedure concorsuali;

- dalla data del verbale di collaudo o di consegna del bene, nel caso di acquisto/costruzione mediante leasing;

- dalla data di rilascio della licenza d’uso.

3. Nei casi di seguito elencati è possibile derogare alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che il soggetto che acquisisce il bene agevolato o al quale viene messo a disposizione, dichiari per iscritto di assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri:
3.1 nel caso di imprese che detengono una quota di almeno il 30 per cento della società beneficiaria del contributo oppure di società delle quali l'impresa beneficiaria del contributo detiene una quota di almeno il 30 per cento;
3.2 nel caso di società i cui soci, a seguito di scissione della società beneficiaria di contributo o a seguito della costituzione di una nuova società senza la partecipazione di soci terzi – corrispondano per almeno il 30 per cento ai soci della società beneficiaria del contributo;
3.3 nel caso di persone con vincoli di parentela entro il terzo grado, coniugi o affini in linea retta con il beneficiario del contributo o il coniuge del beneficiario;
3.4 nel caso di beni agevolati ceduti nell’ambito di affitto dell’azienda, se l’ammontare di questi é inferiore alla metà delle immobilizzazioni aziendali materiali.
4. Nel caso di investimenti effettuati tramite leasing e lease-back è obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei relativi contratti.
5. I beneficiari devono obbligarsi a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro nonché le norme in materia di previdenza. Essi devono inoltre versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell’azienda, privi di altra assicurazione pensionistica.
6. Gli obblighi di cui sopra si intendono osservati anche in caso di sostituzione dei beni agevolati con altri aventi caratteristiche riconducibili a quelli originari. La sostituzione deve avvenire entro 180 giorni dall’alienazione, cessione del bene originario, con uno di importo almeno pari. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.
 

Articolo 8

Controlli e sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 7, determina la revoca del contributo con l’aggiunta degli interessi legali, in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza dei termini previsti.
2. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione viene revocata nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai presenti criteri ed in particolare:

- nel caso di investimenti in leasing, il mancato riscatto, comporta la revoca dell’intera agevolazione;

- nel caso di cessazione dell’attività, di fallimento o nel caso in cui i beni agevolati vengano distolti dalla destinazione per la quale le agevolazioni sono state concesse prima della scadenza dei termini indicati nell’articolo 7, la revoca delle agevolazioni avviene in proporzione al periodo residuo rispetto a tali termini; sull’importo dovuto sono applicati gli interessi legali maturati.

3. La violazione accertata dalle strutture competenti in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari, comporta la revoca dell’intera agevolazione.
4. La Giunta provinciale può rinunciare alla revoca del contributo se la violazione degli obblighi è riconducibile a incidente, malattia o decesso, che limitano gravemente e durevolmente la continuazione dell’attività aziendale. Inoltre la Giunta provinciale può rinunciare alla revoca dell’agevolazione in casi motivati, ai quali sia da attribuire una importanza straordinaria e strategica sotto il profilo dei posti di lavoro e della struttura economica dell’Alto Adige.
5. Non si procede altresì alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi, a condizione che gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività aziendale:
- trasformazione dell’impresa in altra impresa industriale, artigianale, commerciale, di servizio o di turismo, semprechè i beni siano agevolabili anche in base ai criteri del nuovo settore al quale l’impresa ora appartiene;
- operazioni di sale e lease-back;
- fusione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dichiari di assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri.
6. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% dei progetti e delle iniziative agevolate, cui vanno aggiunti i casi che l’Ufficio ritiene opportuno controllare. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità.
7. I beneficiari si impegnano, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell’Ufficio competente la documentazione che lo stesso ritiene opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.
 

Articolo 9

Varie

1.Attivitá miste: sono agevolabili dall’ufficio competente per l’investimento prevalente anche le spese relative ad investimenti che riguardano attività di un altro settore economico di cui ai presenti criteri, a condizione che gli stessi rientrino tra gli investimenti ammissibili per tale settore.
2. Trasferimento di beni e servizi tra parenti ed affini:
non sono ammessi alle agevolazioni gli acquisti di beni e la fornitura di servizi fra coniugi, parenti entro il terzo grado in linea retta, fra una societá ed i suoi soci, fra società associate o collegate o fra societá delle quali fanno parte gli stessi soci.
In caso di trasferimento di beni e servizi fra societá costituite solo in parte dagli stessi soci o da coniugi, parenti entro il terzo grado in linea retta, puó essere ammessa solo la parte di beni e servizi che corrisponde alla quota societaria dei soci non facenti parte, rispettivamente non legati dai suddetti vincoli di matrimonio e parentela ai soci, della società venditrice.
I suddetti trasferimenti non sono ammessi anche se avvengono mediante operazioni di leasing.
3. Progetti. Sono ammessi gli investimenti per progetti limitati nel tempo e di particolare importanza, che vengono definiti con specifico provvedimento della Giunta provinciale. Per i suddetti progetti e nell’ambito di iniziative di particolare interesse pubblico che rientrano nell’articolo 12 dei presenti criteri, può essere concessa un’agevolazione fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili. Tali aiuti possono essere concessi solamente a titolo de minimis o previa notifica ed autorizzazione della Commissione UE.

Gli investimenti per tali progetti possono essere ammessi alle agevolazioni a prescindere dai limiti minimi previsti nei rispettivi capi dei presenti criteri.

 

Articolo 10

Validitá

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande presentate a partire dal 1° ottobre 2007.

2. Fermo restando quanto previsto dai criteri vigenti all’atto della presentazione delle domande, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 comma 1, 2, 3, 9 e 12, nonché quelle di cui all’articolo 9 e quelle di cui al punto 3 dell’allegato 1 del capo I, quelle di cui ai capi III, IV, V, VI e VIII dei presenti criteri, nonché le disposizioni relative ai nuovi limiti per gli aiuti in esenzione di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, qualora più favorevoli, possono essere applicate anche alle domande il cui procedimento non è ancora concluso .

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del capo I dei presenti criteri, trovano applicazione anche per i beni che sono stati agevolati prima dell’entrata in vigore dei presenti criteri.

4. Per tutte le domande giacenti non ancora approvate possono essere ammessi alle agevolazioni anche gli investimenti relativi a locali di vendita dei propri prodotti.

5. Per tutte le domande giacenti non ancora approvate possono essere ammessi alle agevolazioni anche beni immobili trasferiti nell’ambito di una cessione d’azienda se il loro valore è stato specificato nel contratto stesso.

 
 

Allegato 1

Definizioni

Ai fini dei presenti criteri si definisce:

1.Aiuti a titolo de minimis:

Aiuti di importanza minore in applicazione della regola di diritto comunitario di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea. Per aiuti de minimis si intendono quelli non eccedenti un massimale di 200.000 Euro concessi, in un periodo di tre esercizi finanziari, ad una medesima impresa, e di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. Il rispettivo aiuto de minimis è concesso previo accertamento dell’ammontare complessivo degli aiuti de minimis accordati allo stesso beneficiario nei precedenti due esercizi finanziari. Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall’impresa.

La concessione di un’agevolazione a titolo de minimis comporta l’obbligo per l’ufficio competente di informare il beneficiario circa la natura de minimis dell’aiuto.

Gli aiuti de minimis non possono essere cumulati con altri aiuti previsti per le specifiche caratteristiche di ogni caso, dai regolamenti d’esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

2. Classificazione delle imprese:

Ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 4915 del 19 dicembre 2005, le imprese si classificano come segue:

2.1 Piccola impresa: è definita tale l’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro.

2.2 Media impresa: è definita tale l’impresa che occupa minimo 50 e meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

2.3 Grande impresa: è definita tale l’impresa che occupa 250 o più persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di Euro.

3.Tipologia di imprese:

3.1Imprese di vicinato: imprese che occupano nell’esercizio di tale attività, un massimo di tre addetti, compresi i titolari ed esclusi gli apprendisti, con sede in capoluoghi o frazioni con non piú di 3.000 abitanti oppure con sede in quartieri/circoscrizioni di cittá e che svolgono un servizio di vicinato in quanto garantiscono il servizio distributivo tramite vendita diretta in sede fissa in “ambito locale” ed in “assenza di rapporti commerciali” con Stati membri dell’UE per i seguenti prodotti:

a) alimentari;

b) pane (panifici), carni (macellerie);

c) generi misti (assortimento minimo dei seguenti articoli: prodotti per la pulizia della casa; articoli di vestiario confezionato; accessori di abbigliamento; mercerie; calzature ed accessori; materiale elettrico ed articoli casalinghi; articoli di drogheria; colori e vernici, ferramenta);

d) carburanti per autotrazione nel caso di distributori in zone a struttura debole.

I suddetti esercizi si considerano di “vicinato” se presenti in numero massimo di due nello stesso capoluogo o frazione per la stessa tipologia merceologica.

Sono in ogni caso escluse le imprese di commercio al minuto situate all’interno di centri commerciali, presso distributori di carburante o aree di servizio posti su autostrade o superstrade. Sono altresì escluse le boutique e le imprese di commercio al minuto di articoli di lusso, di alta sartoria, elettrodomestici, mobili ed articoli di arredamento, antichità ed oggetti d’arte, macchine ed attrezzature di ogni tipo, animali vivi, fiori e piante, prodotti per l’agricoltura, autoveicoli, cicli e motocicli.

Per “ambito locale” si intende il territorio della provincia di Bolzano.

Per “assenza di rapporti commerciali” si intende il non aver contabilizzato ricavi nei confronti di soggetti domiciliati in Stati membri dell’UE, o di esportatori abituali verso Stati membri dell’UE, per un importo superiore al 5% del fatturato complessivo dell’impresa nell’ultimo esercizio.

3.2Imprese che svolgono attività tradizionali: imprese che occupano nell’esercizio di tale attività un massimo di tre addetti, compresi i titolari ed esclusi gli apprendisti e che svolgono attivitá tradizionali, la cui sopravvivenza è a rischio. Per poter usufruire delle agevolazioni, in caso di attività per le quali è possibile la formazione da apprendista, il titolare dell’azienda ovvero, in caso di società almeno un socio, in caso di società in accomandita semplice almeno un socio accomandatario, deve essere in possesso per lo meno del diploma di lavorante artigiano. In caso di imprese nelle quali accanto all’attività artigianale viene svolta anche l’attività commerciale, l’area a disposizione per quest’ultima non può superare il 30% dell’area complessiva. Trattasi delle seguenti attivitá: acquafortista, armaiolo, arrotino, borsaio, bottaio, calzolaio, calzolaio ortopedico, candelaio e ceraio, cappellaio, cardatore e filatore di lana, carradore, cestaio,

conciatore di pelli, costruzione e riparazione di strumenti musicali, cucitore in bianco, decoratore su vetro, imbalsamatore, legatore di libri, maniscalco, merlettaia, mugnaio, organaio, pellicciaio, produzione di olio di pino, produzione di pantofole, produzione di slittini, produzione di strumenti a corda, produzione di strumenti a pizzico, ramaio, restauratore di tessuti, ricamatore in cuoio, ricamatrice, sellaio, tessitore, tornitore di lastra, tornitore in legno.

4. Cooperazione: la collaborazione costituita in forma giuridica tra almeno due imprese al fine di raggiungere uno scopo economico comune.

5. Zone a struttura debole:

Per i settori artigianato, industria, commercio e servizi, innovazione e cooperative:

- i seguenti comuni o frazioni: Aldino, Anterivo, Barbiano, Braies: solo Braies di Fuori, Brennero: solo Brennero con Terme di Brennero, Campo di Trens: solo Novale Basso e Valgenauna, Castelbello-Ciardes: solo Montefontana, Cornedo all’Isarco: solo Briè, Funes, Gais: solo Montassilone, Laion: solo Fraina, Laives: solo La Costa, Lauregno, Luson, Magré s.s.d. Vino, Marebbe: solo Longega, Mantena, Pliscia e Rina, Martello, Meltina, Monguelfo-Tesido: solo Novale e Prati, Moso in Passiria, Parcines: solo Tablà, Perca: solo Plata, Predoi, Proves, Rasun Anterselva: solo Anterselva di Sopra e Nove Case, Renon: solo Longomoso e Madonnina, Rifiano: solo Magdfeld, Rodengo, S. Genesio: solo Novale, S. Pancrazio, Sarentino, Senale-S.Felice, Selva dei Molini, Stelvio: solo Stelvio, Tesimo: solo Narano, Plazzoles, Prissiano e Schernag, Trodena, Tubre, Ultimo, Val di Vizze: solo Caminata, Valle di Casies, Vandoies, Verano.

6. Nuovo mercato: il mercato esterno a quello dell’Alto Adige.

7. Nuova impresa: l’impresa o il consorzio tra imprese, avviati da non più di 24 mesi (5 anni a partire dall’avvio dell’attività per i lavoratori autonomi e/o, se più favorevole, dall’iscrizione all’albo professionale per i liberi professionisti di cui alla lettera e), articolo 3, capo I dei presenti criteri) prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.

Non si considera nuova impresa:

1. quella nella quale i titolari (o i liberi professionisti/autonomi) o nel caso di società di capitale i soci che detengono complessivamente più del 25% delle quote o nel caso di società in accomandita semplice più di un terzo dei soci accomandatari e nel caso di società di persone più di un terzo dei soci, abbiano già esercitato una attività in proprio, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività dell’impresa in oggetto. Tale limitazione non si applica ai consorzi tra imprese;

2. il subentro con trasferimento della proprietà in un’impresa già esistente, la successione aziendale con trasferimento della proprietà o il mero cambiamento della denominazione sociale;

3. la cessazione di un’attività con conseguente costituzione di una nuova impresa da parte dello stesso titolare o della maggioranza degli stessi, la variazione della compagine societaria (p.e. uscita di un socio da una societá con contemporanea costituzione di una ditta individuale, la modifica di una ditta individuale in una societá etc.) se la relativa domanda di contributo viene presentata oltre i 24 mesi dalla data di inizio dell’attività dell’impresa originaria.

8. Subentro aziendale: l’impresa in cui la proprietà e la gestione viene trasferita a seguito di decesso o per atto tra vivi di un’impresa esistente. Il subentrante deve in ogni caso possedere le rimanenti caratteristiche della “nuova impresa”, di cui al precedente punto 7. Il subentro non può aver avuto luogo più di 6 mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.

9. Successione aziendale: l’impresa in cui la proprietà e la gestione viene trasferita a parenti entro il terzo grado in linea retta. Il subentrante deve in ogni caso possedere le rimanenti caratteristiche della “nuova impresa”, di cui al precedente punto 7. Il passaggio non può aver avuto luogo più di 6 mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.

10. WIN: indice di crescita: misura, sulla base delle dichiarazioni IRAP relative agli ultimi 4 anni e disponibili all’atto della domanda, la variazione del valore aggiunto lordo (valore della produzione meno beni intermedi).

11. Valore delle immobilizzazioni: il valore delle immobilizzazioni é al netto degli ammortamenti ed é rilevabile nel registro dei beni ammortizzabili quale “valore residuo” o “residuo”. Tale valore é aumentato del valore attuale di eventuali beni di cui l’impresa dispone sulla base di contratti di locazione finanziaria. A tal fine deve essere dichiarato il valore originario e la tipologia dei beni nonché la data di stipula del contratto di leasing.

12. Impresa che concilia famiglia/lavoro. Si considera tale l’impresa che ha ottenuto la certificazione di responsabilità sociale (SA 8000) o una certificazione simile, la quale attesti che l’impresa concilia il lavoro con la famiglia.

13.Ricerca fondamentale: l’attività che mira all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.

14.Ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l’obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per apportare sensibili miglioramenti a prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

15.Sviluppo precompetitivo: la concretizzazione dei risultati di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota.

Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

16.Formazione specifica: gli insegnamenti teorici e pratici da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all’interno dell’impresa beneficiaria; essa è connessa all’attività specifica dell’impresa. La possibilità di trasferire la formazione acquisita ad altre imprese o altri settori di lavoro è estremamente ridotta.

17.Formazione generale: gli insegnamenti che non sono applicabili esclusivamente nel posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all’interno dell’impresa beneficiaria; essa è connessa al funzionamento generale dell’impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o, ad altri settori di lavoro.

18. “Lavoratore disabile”: chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi dell’ordinamento nazionale o sia caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

 
 

Allegato 2

Classificazione delle imprese industriali e di servizio

1. Imprese industriali

 

Sono imprese industriali, le imprese     individuali, le società di persone o di capitali, iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per le attività di cui alle sezioni B, C, D, E e F della classificazione ATECO 2007, qualora non iscritte quali imprese artigiane nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio.

Qualora non iscritte quali imprese artigiane nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio sono considerate inoltre imprese industriali le imprese con attività di cui ai seguenti codici della classificazione ATECO 2007:

ATECO 2007DESCRIZIONEBESCHREIBUNG
49.32Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducenteBetrieb von Taxis
49.39Altri trasporti terrestri di passeggeri ncaSonstige Personenbeförderung im Landverkehr a.n.g.
49.41.0Trasporto di merci su stradaGüterbeförderung im Straßenverkehr
51.10.2Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charterPersonenbeförderung im Nicht-Linienflugverkehr; Charterflüge
51.21Trasporto aereo di merciGüterbeförderung in der Luftfahrt
52.24.4Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestriFrachtumschlag im sonstigen Landverkehr
53.20Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universaleSonstige Post-, Kurier- und Expressdienste
58.1Edizione di libri, periodici ed altre attività editorialiVerlegen von Büchern und Zeitschriften; sonstiges Verlagswesen (ohne Software)
59.11Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisiviHerstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen
59.12Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisiviPost-Produktion von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen
59.20.3Studi di registrazione sonoraTonstudios
74.20Attività fotograficheFotografie und Fotolabors
81.2Attività di pulizia e disinfestazioneReinigung von Gebäuden, Straßen und Verkehrsmitteln
82.92Attività di imballaggio e confezionamento per conto terziAbfüllen und Verpacken
95.11Riparazione di computer e perifericheReparatur von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten
96.01.1Attività delle lavanderie industrialiTätigkeit der Großwäschereien

2. Imprese di servizio

Sono imprese di servizio le imprese individuali, le società di persone o di capitali, iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per le attività di cui ai seguenti codici della classificazione ATECO 2007. Sono escluse dalle attività di servizio di seguito elencate, quelle elencate al suddetto punto 1, nonché le attività artigianali di cui all’ordinamento dell’artigianato:

 

ATECO 2007

46.1

intermediari del commercio

Handelsvermittlung

49

trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen

50

trasporto marittimo per vie d’acqua

Schifffahrt

51

trasporto aereo

Luftfahrt

52

magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

Lager sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr

53

servizi postali e attività di corriere

Post-, Kurier- und Expressdienste

58

attività editoriali - Verlagswesen

59

attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore

Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik

60

attività di programmazione e trasmissione

Rundfunkveranstalter

61

telecomunicazioni

Telekommunikation

62

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie

63

Attivitá dei servizi di informazione e altri servizi informatici

Informationsdienstleistungen

64

attività di servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione

Erbringung von Finanzdienstleistungen

65

assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)

66

attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative

mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten

68

attività immobiliari

Grundstücks- und Wohnungswesen

69

attività legali e contabilità

Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung

70

attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung

71

attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung

72

ricerca scientifica e sviluppo

Forschung und Entwicklung

73

pubblicità e ricerche di mercato

Werbung und Marktforschungen

74

altre attività professionali, scientifiche e tecniche

sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten

75

servizi veterinari

Veterinärwesen

77

attività di noleggio e leasing operativo

Vermietung von beweglichen Sachen

78

attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften

79

attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen

80

servizi di vigilanza e investigazione

Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien

81

attività di servizi per edifici e paesaggio

Gebäudebetreung; Garten- und Landschaftsbau

82

attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n.g.

85

Istruzione (solo servizi destinati alla vendita)

Erziehung und Unterricht (nur marktbestimmte Dienste)

86

assistenza sanitaria (solo servizi destinati alla vendita)

Gesundheitswesen (nur marktbestimmte Dienste)

87

servizi di assistenza sociale residenziale (solo servizi destinati alla vendita)

Heime ohne Erholungs- und Ferienheime) (nur marktbestimmte Dienste)

88

assistenza sociale non residenziale (solo servizi destinati alla vendita)

Sozialwesen (nur marktbestimmte Dienste)

90

attività creative, artistiche e di intrattenimento (escluse attività artistiche in senso stretto)

kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten (Künstlerischetätigkeiten im engeren Sinne sind ausgeschlossen)

91

attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali (escluse le attività di amministrazioni pubbliche)

Bibliotheken, Archive, Museen, botaniche und zoologische Gärten (Tätigkeiten der öffentlichen Verwaltung ausgenommen)

92

attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

Spiel-, Wett- und Lotteriewesen

93

attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung

94

attività di organizzazioni associative

Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport)

96

altre attività di servizi per la persona

Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen


 

CAPO II

Interventi per il sostegno di investimenti aziendali

 

Articolo 11

Domande

1. E  ammessa la presentazione di una domanda all’anno per ogni punto vendita/magazzino/unità produttiva da parte della stessa impresa fermi restando i limiti previsti di cui al successivo articolo 15.

2. Le domande inoltrate e non ammesse a valere su un altro capo dei presenti criteri possono essere istruite in aggiunta a quelle di cui al suddetto comma 1, fermi restando i limiti previsti per ogni impresa di cui al successivo articolo 15.

3. Le domande di agevolazione per l’acquisto di beni attraverso asta pubblica, procedura fallimentare o concordato stragiudiziale, di beni con prezzo unitario minimo di 250.000 Euro, possono essere istruite in aggiunta a quelle di cui al suddetto comma 1, fermi restando i limiti previsti per ogni impresa di cui al successivo articolo 15.

 

Articolo 12

Investimenti ammessi

1. Sono ammessi alle agevolazioni investimenti per:

- crescita,

- innovazione,

- servizi di vicinato,

- interventi “ecologico-ambientali” come definiti  al successivo capo III dei presenti criteri.

2. Investimenti per la crescita

Non sono ammessi  investimenti sostitutivi.

Sono ammessi investimenti iniziali, investimenti per nuovi prodotti/servizi, investimenti di ampliamento ed aggiuntivi qualora volti all’ammodernamento e ristrutturazione della struttura aziendale con conseguente miglioramento delle condizioni di lavoro e/o aumento della produttività e/o aumento dell’occupazione. Per “ammodernamento” si intende il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività. Per “ristrutturazione” si intende il programma diretto alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, all’ammodernamento e all’aggiornamento tecnologico dell’impresa.

3. Investimenti per l’innovazione:

1. Sono ammessi gli investimenti conseguenti ad un progetto di ricerca e sviluppo, ammesso alle agevolazioni di cui al successivo capo IV dei presenti criteri.

2. Sono inoltre ammessi gli investimenti di imprese che investono almeno il 2% del fatturato in R&S.

Alla domanda di liquidazione va allegata copia della nota integrativa all’ultimo bilancio approvato, con evidenziati gli investimenti in ricerca e sviluppo e una breve relazione relativa all’attività di ricerca e sviluppo svolta nel corso dell’ultimo esercizio finanziario, citando i risultati raggiunti e un elenco dei costi sostenuti. I costi devono essere documentati da parte del richiedente, con copie autenticate delle corrispondenti registrazioni contabili.

4. Investimenti per servizi di vicinato:

Possono beneficiare di tali agevolazioni imprese che svolgono:

4.1 un servizio “di vicinato” (v. punto 3.1 dell’allegato 1, capo I);

4.2 attività tradizionali nel settore artigianato (v. punto 3.2 dell’allegato 1, capo I).

 

Articolo 13

Beni agevolabili

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, capo I dei presenti criteri, gli investimenti di cui al presente articolo sono ammessi alle agevolazioni, al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, solo se strettamente attinenti all’attività esercitata e se utilizzati nell’ambito della stessa.

1. Beni immobili, quali l’acquisto di edifici e relativa area di pertinenza, l’esecuzione di opere di costruzione, ristrutturazione, ampliamento di immobili aziendali e relative spese tecniche.

Se il richiedente é già proprietario di un immobile aziendale, che non utilizza per l’esercizio della propria attività, l’agevolazione viene concessa sul valore del nuovo immobile, diminuito del valore catastale dell’immobile già posseduto.

Parimenti si procede ad analoga decurtazione qualora il richiedente abbia ceduto un immobile aziendale nei tre anni precedenti la presentazione della domanda.

Gli investimenti concernenti costruzioni, non possono essere ripartiti in più domande di agevolazione; per uno stesso progetto di costruzione puó essere presentata una sola domanda. Sono fatti salvi i casi in cui la somma degli investimenti previsti non supera comunque i limiti di spesa ammessi di cui alla Tabella A, del successivo articolo 15.

I lavori in economia sono ammessi solo se rientrano nelle prestazioni effettuate dalla propria impresa.

2.Beni mobili: sono ammessi alle agevolazioni le spese relative a:

- impianti tecnici, macchinari, attrezzature ed arredamenti e relative spese di trasporto e installazione;

- impianti di innevamento artificiale e relativi accessori, per le imprese di gestione di impianti sportivi di risalita, come sciovie, seggiovie, cabinovie ecc.

2.1 Mezzi di trasporto e relativi allestimenti solo nei seguenti casi:

- mezzi per il trasporto di cose, se alimentati ad energia elettrica;

- per coloro che sono iscritti nell’apposito ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio presso la camera di commercio: il primo automezzo acquistato per l’inizio dell’attività;

- per le imprese di commercio su aree pubbliche, di distribuzione automatica di alimenti e bevande, i soli mezzi per il trasporto di cose;

- per le imprese di cui al codice 79 della classificazione ATECO 2007 (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse), gli automezzi per trasporto disabili;

2.2 Mezzi speciali:

- quelli per la raccolta dei rifiuti, pompe funebri, pulizia e spurgo di cisterne e pozzi, pulizia strade e sgombero neve, soccorso e rimorchio stradale, nonchè quelli utilizzati come officina ambulante, laboratori chimici e simili;

- macchine operatrici: autogrù, autobetoniere, autopompe;

- battipista e relativi accessori, per le imprese di gestione di impianti sportivi di risalita, come sciovie, seggiovie, cabinovie ecc.;

- trattori agricoli e relativi accessori, per le imprese che esercitano l’attività di tagliaboschi;

- elicotteri, per le imprese per le quali gli stessi rappresentano il mezzo di trasporto principale o lo strumento principale per l’esercizio dell’attività prevalente.

 

Articolo 14

Beni non ammessi

Fermo restando quanto già previsto dall’articolo 3, capo I dei presenti criteri, non sono ammessi:

1. beni immobili di cui al precedente articolo 13, punto 1, per le attività di servizio, lavoratori autonomi e liberi professionisti, di cui al capo I, articolo 3, lettere d) ed e), nonché per le imprese di cui al capo I, articolo 3, lettere a) e b) “gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie, se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano“;

2. beni mobili di cui al precedente articolo 13, punto 2, per lavoratori autonomi e liberi professionisti di cui al capo I, articolo 3, lettera e), con esclusione degli investimenti in hard- e software ed in apparecchi elettronici professionali, nonché per le imprese di cui al capo I, articolo 3, lettere a) e b) “gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie, se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano“ con esclusione degli investimenti in impianti di innevamento artificiale e battipista;

3. acquisto ed infrastrutturazione primaria di terreni, salvo che essi non siano aree di pertinenza dell’immobile acquistato; le spese di rinverdimento e giardinaggio;

4. acquisto o costruzione di appartamenti di servizio o privati;

5. acquisto o costruzione di garage se non avvengono nell’ambito dell’acquisto o costruzione dell’intero edificio aziendale del quale rappresenta l’investimento secondario in termini di spesa;

6. acquisto di beni di cui al capo I, articolo 9, comma 2 dei presenti criteri (trasferimento di beni tra parenti ed affini);

7. oggetti di valore, preziosi o antichi, tappeti, opere d’arte, fiori e piante ed oggetti decorativi, ornamentali ed opere di abbellimento in genere, impianti radio, autotelefoni e telefoni cellulari, materiale di facile consumo e pubblicitario, scorte di magazzino, spese notarili;

8. beni mobili usati ad eccezione di quelli di particolare importanza per l’azienda ed aventi costo d’acquisto unitario superiore a 250.000 Euro;

9. interventi di manutenzione ordinaria;

10. operazioni di lease back;

Il finanziamento di investimenti di cui ai presenti criteri mediante operazioni di lease-back, non comporta invece l’esclusione dalle agevolazioni o la revoca delle stesse. Per le relative domande sono in ogni caso da osservare i termini previsti dall’articolo 4 dei presenti criteri.

11. beni immobili trasferiti nell’ambito di una cessione d’azienda sono ammessi solamente se il loro valore è stato specificato nel contratto stesso;

12. acquisto di beni da noleggiare, anche da parte di imprese che esercitano l’attività di noleggio.

 

Articolo 15

Limiti minimi e massimi degli investimenti ammessi

1. Il contributo a fondo perduto è concesso per gli investimenti compresi entro i limiti indicati nella colonna I della seguente tabella A). Il mutuo o leasing agevolato è concesso per gli investimenti compresi entro i limiti indicati nelle colonne II e III della seguente tabella A).
2. Gli investimenti ammessi per “crescita” e per “esercizidi vicinato” devono essere compresi nei limiti, differenziati per tipo di impresa secondo la classificazione UE, di cui alla seguente tabella A).
3. Gli investimenti per “l’innovazione” possono essere ammessi a prescindere dagli stessi limiti massimi di cui alla colonna III della seguente tabella A).
4. Per ogni impresa la spesa massima agevolabile in un triennio non può superare i limiti di cui alla colonna III della seguente tabella A).
5. Qualora più favorevoli, possono essere applicati i limiti minimi e massimi di spesa corrispondenti al tipo di impresa risultante dai dati degli effettivi relativi ai 12 mesi precedenti la data della richiesta di liquidazione dell’agevolazione.
 

TABELLA A) - TABELLE A)

Limiti minimi e massimi degli investimenti ammessi

Mindest- und Höchstgrenzen der zulässigen Investitionen

Tipo di impresa/Art des Unternehmens

Colonna I - contributo

Spalte I - Beitrag

Spesa agevolabile

Förderungsfähige Ausgabe

Colonna II mutuo/leasing

Spalte II Darlehen/Leasing

Spesa minima agevolabile

Förderungsfähige Mindestausgabe

Colonna III Spalte III

Spesa massima agevolabile (mutuo/leasing compreso il contributo)

Förderungsfähige Höchstausgabe (Darlehen/Leasing, inklusiv Beitrag)

Minimo

Minimum

Massimo

Maximum

Minimo

Minimum

Massimo nel triennio

Maximum im Triennium

Imprese di vicinato e quelle con attività tradizionali

Nahversorgungsunternehmen und solche mit traditionellen Handwerksberufen

3.000 Euro


450.000 Euro


250.000 Euro


1.300.000 Euro

Piccole imprese fino a due addetti

Kleinunternehmen mit bis zu zwei Beschäftigten

8.000 Euro


450.000 Euro


250.000 euro


1.300.000 Euro

Piccole imprese con più di due e meno di 10 addetti

Kleinunternehmen mit mehr als zwei und weniger als 10 Beschäftigten

15.000 Euro


520.000 Euro


250.000 Euro


2.000.000 Euro

Piccole imprese con più di due e meno di 10 addetti

Kleinunternehmen mit mehr als zwei und weniger als 10 Beschäftigten

17.000 Euro


1.000.000 Euro


500.000 Euro


3.250.000 Euro

Piccole imprese con 30 e meno di 50 addetti

Kleinunternehmen mit 30 und weniger als 50 Beschäftigten

25.000 Euro


2.000.000 Euro


1.000.000 Euro


5.200.000 Euro

Medie e grandi imprese

Mittlere und Großunternehmen

50.000 Euro


3.000.000 Euro


2.000.000 Euro


6.500.000 Euro


Articolo 16

Misura dell’agevolazione

1. L’agevolazione è concessa in forma di contributo a fondo perduto o di mutuo o di leasing agevolato a valere sul fondo di rotazione, secondo le percentuali indicate nelle successive  tabelle:

- B/1 per gli investimenti per “crescita”,

- B/2 per gli investimenti per “innovazione”

- B/3 per gli investimenti per “servizi di vicina-to”.
 

Articolo 17

Agevolazioni per le piccole imprese in regime di esenzione

1. L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto previsto in una determinata misura massima da un regolamento comunitario o da una specifica decisione della Commissione UE. Alle piccole imprese le agevolazioni in regime di esenzione sono concesse nella seguente misura:

1.1 dell’13%, per gli investimenti per “crescita” ( v. Tab. B/1). Tale misura è elevabile fino al 20% in presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 21;

1.2 del 20% per gli investimenti per “innovazione” (v. Tab. B/2);

1.3 del 30%, per gli investimenti per “servizi di vicinato” (v. Tab. B/3);

1.4 del 40%, per gli investimenti per “servizi di vicinato”, del settore alimentare, se si tratta dell’unico esercizio di vicinato della stessa tipologia in una data località, e per quelli relativi ad una attività tradizionale artigianale (v. Tab. B/3).

 

Articolo 18

Agevolazioni per le medie imprese in regime di esenzione

1. L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto previsto in una determinata misura massima da un regolamento comunitario o da una specifica decisione della Commissione UE. Alle medie imprese le agevolazioni in regime di esenzione sono concesse nella seguente misura:

1.1 dell’7,5%, per gli investimenti per “crescita” ( v. Tab. B/1). Tale misura è elevabile fino al 10% in presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 21;

1.2 del 10% per gli investimenti per “innovazione” (v. Tab. B/2);

 

Articolo 19

Agevolazioni de minimis

1. In applicazione della norma de minimis di cui al capo I, allegato 1, punto 1 dei presenti criteri, in base alla quale l’importo massimo che può essere concesso in un periodo di tre esercizi finanziari non può superare i 200.000 Euro, possono essere concesse alle PMI agevolazioni nella seguente misura:

- fino al 23%, alle piccole imprese per gli investimenti per “crescita”, in presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 21 (v. Tab. B/1);

- del 30%, alle piccole imprese per gli investimenti per “innovazione” (v. Tab. B/2);

- fino al 15%, alle medie imprese per gli investimenti per “crescita”, in presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 21 (v. Tab. B/1);- del 15%, alle medie imprese per gli investimenti per “innovazione” (v. Tab. B/2);.
 

Articolo 20

Agevolazioni per le grandi imprese

1. Alle grandi imprese le agevolazioni possono essere concesse solamente in applicazione della norma de minimis di cui al capo I, allegato 1, punto 1 dei presenti criteri, nella seguente misura:

- fino al 7,5% per gli investimenti per “crescita” (v. Tab. B/1). Tale misura è elevabile fino al 15% in presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 21;

- del 15% per gli investimenti per “innovazione” (v. Tab. B/2).

 

Articolo 21

Maggiorazioni

1. Maggiorazioni delle agevolazioni sono concesse, nella misura del 5% nei seguenti casi:

1.1 per la particolare qualificazione professionale:

a) il diploma di “maestro artigiano”, l’iscrizione nella Ia. Sezione del ruolo degli artigiani qualificati o altri titoli equivalenti;

b) il diploma di “tecnico del commercio” di cui all’articolo 19/bis, capo VI-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7 o altri titoli equivalenti;

c) titoli di studio quali la laurea, il diploma di universitá o l’attestato di superamento di corsi di scuola professionale superiore;

la particolare qualificazione professionale deve essere posseduta dal titolare, libero professionista o lavoratore autonomo oppure dal 30% dei dipendenti; nel caso di società di persone deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci, nel caso di società in accomandita semplice dalla maggioranza dei soci accomandatari o, nel caso di società di capitali, dalla maggioranza degli amministratori.

2. Maggiorazioni delle agevolazioni sono concesse, nella misura del 2% nei seguenti casi:

2.1 se raggiungono un indice WIN (indice di crescita) di almeno 1,20 punti (v. definizione di cui al capo I, allegato 1, punto 10 dei presenti criteri);

2.2 alle imprese per investimenti che raggiungono un importo almeno pari al 50% del valore delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti. Se l’impresa dispone in misura prevalente di beni immobili sulla base di contratti di affitto o ad altro titolo o diritto reale, l’importo dell’investimento deve raggiungere almeno il 70% del valore delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti (v. definizione di cui al capo I, allegato 1, punto 11 dei presenti criteri);

2.3 alle nuove imprese come definite al capo I, allegato 1, punto 7 dei presenti criteri, con esclusione dei liberi professionisti e lavoratori autonomi di cui alla lettera e) dell’articolo 3, capo I dei presenti criteri;

2.4 certificazione di qualità/marchio ecologico/certificazione “Aziende sane”;

2.5 alle cooperazioni, come definite al capo I, allegato 1, punto 4 dei presenti criteri;

2.6 alle imprese che conciliano famiglia/lavoro come definite al capo I, allegato 1, punto 12 dei presenti criteri;

2.7 alle imprese per gli investimenti da realizzare in zone a struttura debole come definite al capo I, allegato 1, punto 5 dei presenti criteri. Nel caso di attività di commercio su aree pubbliche si fa riferimento alla sede legale dell’impresa;

2.8 “costruzioni condominiali” realizzate in zone produttive, sviluppate su almeno tre piani e con un minimo di almeno cinque imprese.

3. Le maggiorazioni di cui al punto 1.1 non sono cumulabili tra loro. Non sono altresì cumulabili tra loro le maggiorazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2.

4. Le maggiorazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 possono essere applicate alle sole imprese a partire dal quinto anno di attività.

 

TABELLA B/1 Misura dell’agevolazione: investimenti per “crescita”

TABELLE B/1 Ausmaß der Förderung: für Investitionen für “Wachstum”

Tipo investimento

Art der Investition

In regime di esenzione(1)

Freigestellte Förderung(1)

A titolo de minimis(1)

De minimis-Förderung(1)

Piccole imprese
Kleinunternehmen
Mobiliari e immobiliari(3)
Bewegliche und unbewegliche Güter(3)

dal 13% al 20%(2)

von 13% bis zu 20%(2)


dal 20% al 23%(2)

von 20% bis zu 23%(2)

Medie imprese

Mittlere Unternehmen
Mobiliari e immobiliari(3)
Bewegliche und unbewegliche Güter(3)

dal 7,5% al 10%(2)

von 7,5% bis zu 10%(2)


dal 10% al 15%(2)

von 10% bis zu 15%(2)

Grandi imprese

Großunternehmen
Mobiliari e immobiliari(3)
Bewegliche und unbewegliche Güter(3)

-


dal 7,5% al 15%(2)

von 7,5% bis zu 15%(2)

(1) L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis. L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto previsto in una determinata misura da un regolamento comunitario o da una specifica decisione della Commissione UE. L’aiuto de minimis è quello di importo ridotto che non supera la soglia di 200.000 Euro in un periodo di tre anni e pertanto non ritenuto aiuto, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato. Das Unternehmen wählt zwischen freigestellter Förderung oder De minimis-Förderung. Die freigestellte Förderung ist jene, die in einem bestimmten Höchstausmaß in einer EU-Verordnung oder in einer eigenen Entscheidung der EU-Kommission festgelegt ist. Die De minimis-Förderung ist jene, die 200.000 Euro im Dreijahreszeitraum nicht übersteigt und daher nicht als Beihilfe im Sinne des Artikel 87 des EG-Vertrag betrachtet wird

(2) vedi maggiorazioni di cui all’articolo 21 dei presenti criteri/siehe Zuschläge gemäß Artikel 21 dieser Richtlinien

(3) sono escluse da tali agevolazioni le attività indicate al comma 1 dell’articolo 14 dei presenti criteri/von diesen Förderungen ausgenommen sind die Tätigkeiten gemäß Absatz 1 des Artikels 14 dieser Richtlinien

 
 

TABELLA B/2 Misura dell’agevolazione: investimenti per „innovazione“

TABELLE B/2 Ausmaß der Förderung: für Investitionen für “Innovation”

In regime di esenzione(1)

Freigestellte Förderung(1)

A titolo de minimis(1)

De minimis-Förderung(1)

Tipo investimento

Art der Investition

Misura

Ausmaß

Misura

Ausmaß

Piccole imprese
Kleinunternehmen
Mobiliari e immobiliari(2)
Bewegliche und unbewegliche Güter(2)

20%


30%

Medie imprese

Mittlere Unternehmen
Mobiliari e immobiliari(2)
Bewegliche und unbewegliche Güter(2)

10%


15%

Grandi imprese

Großunternehmen
Mobiliari e immobiliari(2)
Bewegliche und unbewegliche Güter(2)

-


15%

(1) L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis. L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto previsto in una determinata misura da un regolamento comunitario o da una specifica decisione della Commissione UE. L’aiuto de minimis è quello di importo ridotto che non supera la soglia di 200.000 Euro in un periodo di tre anni e pertanto non ritenuto aiuto, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato.

Das Unternehmen wählt zwischen freigestellter Förderung oder De minimis-Förderung. Die freigestellte Förderung ist jene, die in einem bestimmten Höchstausmaß in einer EU-Verordnung oder in einer eigenen Entscheidung der EU-Kommission festgelegt ist. Die De minimis-Förderung ist jene, die 200.000 Euro im Dreijahreszeitraum nicht übersteigt und daher nicht als Beihilfe im Sinne des Artikel 87 des EG-Vertrag betrachtet wird.

(2) sono escluse da tali agevolazioni le attività indicate al comma 1 dell’articolo 14 dei presenti criteri

(2) von diesen Förderungen ausgenommen sind die Tätigkeiten gemäß Absatz 1 des Artikels 14 dieser Richtlinien

 
 

TABELLA B/3 Misura dell’agevolazione per investimenti per „servizi di vicinato“

TABELLE B/3 Ausmaß der Förderung: für Investitionen für “Nahversorgung”

In regime di esenzione(1)

Freigestellte Förderung(1)

Tipo investimento

Art der Investition

Misura

Ausmaß


Esercizio di vicinato(p. 3.1 allegato I)
Nahversorgungsunternehmen(P. 3.1 Anlage I)

Mobiliari e immobiliari

Bewegliche und unbewegliche Güter

 

30%

Unico esercizio di vicinato dello stesso tipo nella località(p. 3.1 allegato I)
Einziges Nahversorgungsunternehmen seiner Art im Ort(P. 3.1 Anlage I)

Mobiliari e immobiliari

Bewegliche und unbewegliche Güter

 

40%

Esercizio che svolge attività tradizionale(p. 3.2 allegato I)
Unternehmen, die traditionelle Tätigkeiten ausüben(P. 3.2 Anlage I)

Mobiliari e immobiliari

Bewegliche und unbewegliche Güter

 

40%

(1) L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto previsto in una determinata misura da un regolamento comunitario o da una specifica decisione della Commissione UE.

Die freigestellte Förderung ist jene, die in einem bestimmten Höchstausmaß in einer EU-Verordnung oder in einer eigenen Entscheidung der EU-Kommission festgelegt ist.

 
 

CAPO III

Interventi a favore degli investimenti ecologico ambientali

Articolo 22

Domande

1. E  ammessa la presentazione di più domande di agevolazione all’anno.

 

Articolo 23

Finalità

1. Sono ammesse ad agevolazione i seguenti investimenti ed iniziative di tutela dell’ambiente:

a) investimenti che consentono alle imprese di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall’esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie, oppure di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

b) investimenti per l’adeguamento a norme comunitarie già adottate e non ancora in vigore. Tali investimenti devono essere stati ultimati almeno un anno prima del termine perentorio per l’entrata in vigore delle norme;

c) interventi di equipaggiamento di mezzi già circolanti finalizzati ad obiettivi di tutela ambientale per adeguamento a norme ambientali non ancora applicabili al momento in cui detti autoveicoli sono diventati operativi o se essi non sono soggetti ad alcuna norma ambientale;

d) investimenti per il risparmio energetico;

e) investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

f) studi e consulenze in materia ambientale;

g) investimenti prescritti da norme vigenti in materia ambientale volti a migliorare la conservazione e/o l’utilizzo delle risorse naturali e delle materie prime.

 

Articolo 24

Investimenti e spese ammesse

1. Sono ammessi alle agevolazioni:

- l’acquisto o la costruzione di immobili, nonché l’acquisto di impianti, macchinari e dispositivi tecnici destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

 

- il risanamento di siti aziendali, solo nel caso in cui non siano individuati i responsabili dell’inquinamento e nel caso in cui ai responsabili non possa essere richiesto il risarcimento dei danni;

- investimenti nell’ambito del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia solamente se sostenuti nell’ambito di un progetto unitario (p.es. costruzione o risanamento di un edificio aziendale); per investimenti singoli in questo settore, la domanda di agevolazione deve essere presentata all’Ufficio risparmio energetico;

- impianti per la tutela dell’ambiente, come impianti di smaltimento, di trattamento dei rifiuti ed impianti di riciclaggio con esclusione delle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti e risanamento;

- impianti per la produzione o l’utilizzo di prodotti o di sostanze sostitutive compatibili con l’ambiente;

- investimenti in beni immobili e mobili destinati alla riduzione del traffico su gomma (posa di binari all’interno del compendio aziendale, costruzione di banchine e sistemi di movimentazione delle merci da camion a vagone ferroviario, acquisto di materiale rotabile, ecc.);

- spese riguardanti il rinnovo o l’installazione di impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo, che siano serviti da impianti di teleriscaldamento già esistenti o programmati; tali impianti devono essere previsti dalla Provincia Autonoma di Bolzano, su proposta del Comune interessato, in zone individuate a tal fine; questa disposizione non si applica se il calore viene fornito da impianti diversi dalle citate centrali di teleriscaldamento.

- investimenti in tecnologie e dispositivi che comportino una riduzione delle emissioni di sostanze nocive, da applicare su mezzi di trasporto e mezzi speciali di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell’articolo 13 dei presenti criteri nonché su altri automezzi utilizzati nell’ambito dell’attività dell’impresa richiedente con esclusione delle autovetture.

- studi in materia ambientale direttamente connessi ad investimenti; consulenze per  l’introduzione della certificazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento UE n. 1836/93 o la ISO 14001;

2. Sono ammesse alle agevolazione i seguenti costi:

2.1 Relativamente ai successivi punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti così calcolati:

- se il costo dell’investimento per la tutela ambientale é facilmente individuabile all’interno del costo complessivo, il costo ammissibile corrisponde a tale costo;

- negli altri casi, i sovraccosti sono calcolati rapportando l’investimento da realizzare a quello paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti (investimento di riferimento). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un’alternativa credibile all’investimento in esame;

2.2 per gli investimenti di cui alla lettera a) dell’articolo 23 (oltre o in assenza di norme UE):

- i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tenere conto dei vantaggi e costi operativi. Fermo restando quanto previsto al suddetto punto 2.1, i sovraccosti sono così calcolati:

- qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;

- qualora l’impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono ammissibili;

2.3 per gli investimenti di cui alla lettera b) dell’articolo 23 (adeguamento a norme UE):

- i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale contemplato dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente richiesto prima dell’entrata in vigore di detta norma. Tali sovraccosti, senza prendere in considerazione i vantaggi ed i costi operativi, sono calcolati come previsto al suddetto punto 2.1;

2.4 per gli investimenti di cui alla lettera c) dell’articolo 23 (mezzi di trasporto):

- i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie. Fermo restando quanto previsto al suddetto punto 2.1, i sovraccosti, senza prendere in considerazione i vantaggi ed i costi operativi, sono così calcolati:

2.5 per gli investimenti di cui alla lettera d) dell’articolo 23 (risparmio energetico):

- i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti che consentono risparmi energetici all’impresa. Fermo restando quanto previsto al suddetto punto 2.1, i sovraccosti, sono calcolati applicando i seguenti due metodi:

a) i costi ammissibili devono essere calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiuntivi in risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell’investimento nel caso delle PMI, i primi quattro anni nel caso delle grandi imprese che non partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2 e i primi cinque anni nel caso delle grandi imprese che partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2. In questo caso i costi ammissibili devono essere certificati da un revisore dei conti esterno.

b) sulla base di quanto previsto al suddetto punto 2.1, i sovraccosti vengono calcolati senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi;

2.6 per gli investimenti di cui alla lettera e) dell’articolo 23 (energia da fonti rinnovabili):

- i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi  ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. Tali sovraccosti, senza prendere in considerazione i vantaggi ed i costi operativi, sono calcolati come previsto al suddetto punto 2.1;

2.7 per gli investimenti di cui alla lettera f) dell’articolo 23 (studi in materia ambientale):

- i costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio e delle consulenze per l’introduzione del sistema di management ambientale nonché dei corsi di formazione realizzati da società di consulenza e di certificazione fino ad una durata massima di tre giornate;

2.8 per gli investimenti di cui alla lettera g) dell’articolo 23 (previsti da norme in materia ambientale):

- i costi ammissibili corrispondono ai costi dell’investimento;

 

Articolo 25

Spese e beni non ammessi

1. Investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese.

2. mezzi di trasporto e mezzi speciali;

3. acquisto di beni di cui al comma 2 dell’articolo 9, capo I dei presenti criteri;

4. spese notarili, IVA, imposte di registro o altre imposte;

5. beni usati ad eccezione di quelli di particolare importanza per l’azienda e aventi costo d’acquisto unitario superiore a 250.000 Euro;

 

Articolo 26

Limiti delle spese ammesse

1. Le spese ammissibili per investimenti di cui al precedente articolo 24, con esclusione degli investimenti di cui all’articolo 23, lett. c), non possono essere inferiori a 10.000 Euro.

 

Articolo 27

Misura dell’agevolazione

1. L’agevolazione è concessa in forma di contributo a fondo perduto nella seguente misura:

1.1 per investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie o in assenza di norme comunitarie (lett. a) articolo 23) (v. Tab. A):

- per piccole imprese nella misura del 55%;

- per medie imprese nella misura del 45%;

- per le grandi imprese nella misura del 35%;

1.2 per investimenti per l’adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore (lett. b) articolo 23)(v. Tab. A):

- per piccole imprese nella misura del 15% se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo più di tre anni prima della data d’entrata in vigore delle norme;

- per piccole imprese nella misura del 10% se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo tra uno e tre anni prima della data d’entrata in vigore delle norme;

- per medie imprese nella misura del 10% se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo più di tre anni prima della data d’entrata in vigore delle norme;

- per le grandi imprese solo in applicazione della norma de minimis, nella misura del 10% se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo più di tre anni prima della data d’entrata in vigore delle norme;

1.3 per l’equipaggiamento di automezzi (lett. c) articolo 23) (v. Tab. A):

- per piccole imprese nella misura del 55%;

- per medie imprese nella misura del 45%;

- per le grandi imprese nella misura del 35%;

1.4 investimenti per il risparmio energetico (lett. d) articolo 23) (v. Tab. A):

a) al netto dei vantaggi e costi operativi:

- per piccole imprese nella misura del 80%;

- per medie imprese nella misura del 70%;

- per le grandi imprese nella misura del 60%;

b) senza prendere in considerazione i vantaggi ed i costi operativi (v. Tab. A):

- per piccole imprese nella misura del 40%;

- per medie imprese nella misura del 30%;

- per le grandi imprese nella misura del 20%;

1.5 investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (lett. e) articolo 23) (v. Tab. A):

- per piccole imprese nella misura del 65%;

- per medie imprese nella misura del 55%;

- per le grandi imprese nella misura del 45%;

1.6 studi in materia ambientale (lett. f) articolo 23) (v. Tab. A):

- per piccole imprese nella misura del 70%;

- per medie imprese nella misura del 60%;

- per le grandi imprese nella misura del 50%;

1.7 investimenti previsti da norme in materia ambientale (lett. g) articolo 23) (v. Tab. B):

- per piccole imprese nella misura del 13%. La misura è elevabile fino al 20% in presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 28;

- per medie imprese nella misura del 7,5%. La misura è elevabile fino al 10% in presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 28;

In applicazione della norma de minimis di cui al capo I, all’allegato 1, punto 1 dei presenti criteri ed in presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 28, per i suddetti investimenti possono essere concesse agevolazioni nella misura massima del 23% per piccole imprese e del 15% per medie imprese;

- per le grandi imprese solamente in applicazione della norma de minimis nella misura del 7,5%. Tale misura é elevabile fino al 15% in presenza delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 28;

 

Articolo 28

Maggiorazioni

1. Maggiorazioni delle agevolazioni sono concesse, nella misura del 5% nei seguenti casi:

1.1 per la particolare qualificazione professionale:

a) il diploma di “maestro artigiano”, l’iscrizione nella Ia. Sezione del ruolo degli artigiani qualificati o altri titoli equivalenti;

b) il diploma di “tecnico del commercio” di cui all’articolo 19/bis, capo VI-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000 n. 7 o altri titoli equivalenti;

c) titoli di studio quali la laurea, il diploma di universitá o l’attestato di superamento di corsi di scuola professionale superiore;

la particolare qualificazione professionale deve essere posseduta dal titolare oppure dal 30% dei dipendenti; nel caso di società deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci e nel caso di società in accomandita semplice dalla maggioranza dei soci accomandatari.

2. Maggiorazioni delle agevolazioni sono concesse, nella misura del 2% nei seguenti casi:

2.1 alle imprese, se raggiungono un indice WIN (indice di crescita) di almeno 1,20 punti (v. definizione di cui al capo I, allegato 1, punto 10 dei presenti criteri);

2.2 alle imprese per investimenti che raggiungono un importo almeno pari al 50% del valore delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti. Se l’impresa dispone in misura prevalente di beni immobili sulla base di contratti di affitto o ad altro titolo o diritto reale, l’importo dell’investimento deve raggiungere almeno il 70% del valore delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti (v. definizione di cui al capo I, allegato 1, punto 11 dei presenti criteri);

2.3 alle nuove imprese come definite al capo I, allegato 1, punto 7 dei presenti criteri, con esclusione dei liberi professionisti e lavoratori autonomi di cui alla lettera e) dell’articolo 3, capo I dei presenti criteri;

2.4 certificazione di qualità/marchio ecologico/certificazione “Aziende sane”;

2.5 alle cooperazioni, come definite al capo I, allegato 1, punto 4 dei presenti criteri;

2.6 alle imprese che conciliano famiglia/lavoro come definite al capo I, allegato 1, punto 12 dei presenti criteri;

2.7 alle imprese per gli investimenti da realizzare in zone a struttura debole come definite al capo I, allegato 1, punto 5 dei presenti criteri. Nel caso di attività di commercio su aree pubbliche si fa riferimento alla sede legale dell’impresa;

2.8 “costruzioni condominiali” realizzate in zone produttive, sviluppate su almeno tre piani e con un minimo di almeno cinque imprese.

3. Le maggiorazioni di cui al punto 1.1 non sono cumulabili tra loro. Non sono altresì cumulabili tra loro le maggiorazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2.

4. Le maggiorazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 possono essere applicate alle sole imprese a partire dal quinto anno di attività.

 
TABELLA A)

Investimenti - Iniziative:

In regime di esenzione(1)

A titolo de minimis(1)

Oltre o in assenza di norme comunitarie:

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese


55%

45%

35%

Per l’adeguamento a norme comunitarie;

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese:


15% (+3 a/J.) - 10% (+1<3 a/J.)(2)

10% (+3 a/J.)(2)

-


-

-

10% (+3 a/J.)(2)

Equipaggiamento di automezzi;

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese:


55%

45%

35%

Per il risparmio energetico al netto dei vantaggi e costi operativi;

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese:


80%

70%

60%

Per il risparmio energetico senza prendere in considerazione i vantaggi ed i costi operativi;

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese:


 

40%

30%

20%

Per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese:


65%

55%

45%

Studi in materia ambientale;

- piccole imprese:

- medie imprese:

- grandi imprese:


70%

60%

50%

(1)L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis. L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto previsto in una determinata misura da un regolamento comunitario o da una specifica decisione della Commissione UE. L’aiuto de minimis è quello di importo ridotto che non supera la soglia di 200.000 Euro in un periodo di tre anni e pertanto non ritenuto aiuto, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato

(2)Se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno avuto luogo più di tre anni prima, rispettivamente tra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della norma
 
 

TABELLA B) TABELLE B)


Investimenti - Iniziative

Investition - Vorhaben


In regime di esenzione(1)

Freigestellte Förderung(1)


A titolo de minimis(1)

De minimis-Förderung(1)

- Investimenti previsti da norme ambientali

- Investitionen vorgeschrieben von Umweltnormen

-     piccole imprese - Kleinunternehmen:

-     medie imprese - mittlere Unternehmen:

-     grandi imprese - Großunternehmen:


 
 

dal/von 13% al/bis zu 20%(2)

dal/von 7,5% al/bis zu 10%(2)

-


 
 

dal/von 20% al/bis zu 23%(2)

dal/von 10% al/bis zu 15%(2)

dal/von 7,5% al/bis zu 15%(2)

(1) L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis. L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto previsto in una determinata misura da un regolamento comunitario o da una specifica decisione della Commissione UE. L’aiuto de minimis è quello di importo ridotto che non supera la soglia di 200.000 Euro in un periodo di tre anni e pertanto non ritenuto aiuto, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato. Das Unternehmen wählt zwischen freigestellter Förderung oder De minimis-Förderung. Die freigestellte Förderung ist jene, die in einem bestimmten Höchstausmaß in einer EU-Verordnung oder in einer eigenen Entscheidung der EU-Kommission festgelegt ist. Die De minimis-Förderung ist jene, die 200.000 Euro im Dreijahreszeitraum nicht übersteigt und daher nicht als Beihilfe im Sinne des Artikel 87 des EG-Vertrag betrachtet wird

(2) Nel caso di maggiorazioni di cui all’articolo 28 /bei Zuschlägen gemäß Artikel 28

 
 

CAPO IV

Interventi per il sostegno della ricerca e dello sviluppo

(ora disciplinato dalla delibera n. 1958 del 27.07.2009)

 
 

CAPO V

Interventi per la promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze

 

Articolo 37

Domande

1. E  ammessa la presentazione di più domande di agevolazione all’anno.

 

Articolo 38

Iniziative e spese ammesse

1. Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti iniziative di formazione del personale dell’impresa o di imprese associate o collegate:

a) corsi di formazione generale (v. p. 20, allegato 1) con riferimento all’attivitá aziendale ed alle conoscenze linguistiche dei dipendenti, dei titolari e dei soci;

b) corsi di formazione specifica (v. p. 19, allegato 1) dei dipendenti, dei titolari e dei soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa.

1.2 Sono ammesse le seguenti spese:

a) spese per iscrizione e partecipazione alle iniziative di formazione;

- per iniziative di formazione organizzate direttamente dall’impresa richiedente:

b) onorari per relatori ;

c) affitto dei locali, materiale didattico, traduzione simultanea;

1.3 Ai fini della liquidazione del contributo deve essere presentato, oltre alla documentazione di spesa di cui all’articolo 6, una breve relazione sul contenuto e la durata del corso con indicazione dei partecipanti al corso e delle ore prestate dai relatori.

1.4 Il limite minimo di spesa ammessa è di 2.000 Euro e la spesa massima ammessa per giornata/relatore è di 900 Euro, comprese eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio.

2. Sono ammesse iniziative di consulenza e di diffusione di conoscenza strettamente attinenti all’attività aziendale e fornite da servizi di consulenza specializzati, strutture di ricerca e università. In particolare sono ammesse le seguenti iniziative:

a) rilevazioni, studi, analisi e ricerche a scopo strategico, organizzativo, tecnologico o economico aziendale;

b) consulenze finalizzate al miglioramento tecnologico dei prodotti e dei processi produttivi;

c) consulenze riguardanti il posizionamento sul mercato ed il miglioramento della struttura organizzativa, acquisite mediante utilizzo di esperti esterni all’impresa, compresa la consulenza per la realizzazione di jont-ventures con imprese estere e per la partecipazione a programmi europei;

d) consulenze rivolte all’acquisizione di know-how informatico. Sono comunque escluse le consulenze per l’acquisizione/sviluppo di software;

e) consulenze riguardanti il miglioramento e la riqualificazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro e la prevenzione infortuni, il ricollocamento dei lavoratori in esubero, la costituzione di cooperazioni fra imprese;

f) progetti di certificazione responsabilità sociale (SA 8000) e famiglia;

g) tesi di laurea su specifici temi inerenti l’economia altoatesina. Beneficiari sono gli studenti universitari residenti in provincia di Bolzano.

Il premio netto previsto è di 1.500 Euro;

h) spese per il “tutoraggio” nei seguenti casi:

- piccole e medie imprese nel caso di nuoveimprese o di imprese in cui si è verificato un subentro aziendale (vedi allegato 1, punti 7 e 8)

- piccole imprese con meno di 6 addetti, per l’attuazione di progetti di ricerca e sviluppo ammessi alle agevolazioni di cui al capo IV dei presenti criteri, limitatamente ai primi due anni dopo la concessione del contributo per la R&S.

2.1 Sono ammesse le seguenti spese:

a) spese di consulenza fornite da esperti di centri di consulenza specializzati, strutture di ricerca o università;

b) materiale didattico.

2.2 Il limite minimo di spesa ammesso è di 2.000 Euro; la spesa massima ammessa per giornata/consulente è di 900 Euro, comprese eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio.

2.3. Ai fini della liquidazione del contributo deve essere presentato, oltre alla documentazione di spesa di cui all’articolo 6, una breve relazione sul contenuto e la durata del progetto di consulenza con indicazione delle ore prestate dai consulenti/esperti coinvolti.

 

Articolo 39

Spese non ammesse

1. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) stipendi del personale nonché viaggio, vitto ed alloggio dei destinatari della formazione;

b) macchinari ed attrezzature utilizzate nel progetto;

c) consulenze continuative o periodiche e spese di gestione corrente dell’impresa come consulenza amministrativa, fiscale e legale, nonché spese di pubblicità e simili;

d) implementazione e programmazione del sistema informatico.

e) tutoraggio per la gestione corrente.

 

Articolo 40

Limite massimo delle spese ammesse

1. Le spese sono ammesse nella misura massima complessiva di 250.000 Euro all’anno per azienda.

 

Articolo 41

Agevolazioni per piccole e medie imprese

1. Alle PMI, per le iniziative di cui all’articolo 38, le agevolazioni in regime di esenzione sono concesse nella seguente misura:

1.1 per la formazione specifica (v. Tab. A):

- per piccole imprese nella misura del 45%. Tale misura é elevabile al 55% qualora la formazione é destinata a lavoratori disabili (v. definizione di cui al capo I, allegato 1, punto 18 dei presenti criteri) e, in applicazione della norma de minimis, fino al 70% se le iniziative si riferiscono ad uno dei seguenti obiettivi:

a) nuovi mercati (v. p. 6, allegato 1),

b) cooperazione (v. p. 4, allegato 1),

c) impresa che concilia famiglia/lavoro (v. p. 12, allegato 1),

d) reinserimento nel mondo del lavoro, dopo un periodo dedicato alla famiglia, per persone che abbiano compiuto 40 anni.

- per medie imprese nella misura del 35%. Tale misura é elevabile al 45% qualora la formazione é destinata a lavoratori disabili (v. definizione di cui al capo I, allegato 1, punto 18 dei presenti criteri) e, in applicazione della norma de minimis, fino al 70% se le iniziative si riferiscono ad uno dei seguenti obiettivi:

a) nuovi mercati (v. p. 6, allegato 1),

b) cooperazione (v. p. 4, allegato 1),

c) impresa che concilia famiglia/lavoro (v. p. 12, allegato 1),

d) reinserimento nel mondo del lavoro, dopo un periodo dedicato alla famiglia, per persone che abbiano compiuto 40 anni.

1.2 per la formazione generale (v. Tab. A):

- per piccole e medie imprese nella misura del 50%. Tale misura é elevabile al 60% qualora la formazione é destinata a lavoratori disabili (v. definizione di cui al capo I, allegato 1, punto 18 dei presenti criteri) e fino al 70% se le iniziative si riferiscono ad uno dei seguenti obiettivi:

a) nuovi mercati (v. p. 6, allegato 1),

b) cooperazione (v. p. 4, allegato 1),

c) impresa che concilia famiglia/lavoro (v. p. 12, allegato 1),

d) reinserimento nel mondo del lavoro, dopo un periodo dedicato alla famiglia, per persone che abbiano compiuto 40 anni.

1.3 per la consulenza e la diffusione di conoscenze (v. Tab. A):

- per piccole e medie imprese nella misura del 50%. Tale misura é elevabile solo in applicazione della norma de minimis al 70% se le iniziative si riferiscono ad uno dei seguenti obiettivi:

a) nuovi mercati (v. p. 6, allegato 1),

b) cooperazione (v. p. 4, allegato 1),

c) impresa che concilia famiglia/lavoro (v. p. 12, allegato 1),

d) reinserimento nel mondo del lavoro, dopo un periodo dedicato alla famiglia, per persone che abbiano compiuto 40 anni.

1.4 per i primi quattro giorni delle consulenze tecnologiche e di innovazione intermediate o svolte dalla Camera di Commercio o dal TIS- Alto Adige (v. Tab. A):

- per piccole e medie imprese nella misura del 50%. Tale misura é elevabile all’80% solamente in applicazione della norma de minimis.

1.5 per progetti di certificazione responsabilità sociale (SA 8000) e famiglia (v. Tab. A):

- per piccole e medie imprese nella misura del 50%. Tale misura é elevabile al 70% solamente in applicazione della norma de minimis.

1.6 per spese di “tutoraggio” (v. Tab. A):

- per piccole e medie imprese nella misura dell’80% su un importo massimo di 50.000 Euro all’anno per non più di due anni consecutivi in applicazione della norma de minimis.

 

Articolo 42

Agevolazioni per grandi imprese

1. Alle grandi imprese, per le iniziative di cui all’articolo 38, le agevolazioni in regime di esenzione sono concesse nella seguente misura:

1.1 per la formazione specifica (v. Tab. B):

- nella misura del 25% elevabile al 35% qualora la formazione é destinata a lavoratori disabili (v. definizione di cui al capo I, allegato 1, punto 18 dei presenti criteri). Tale misura é elevabile fino al 70% in applicazione della norma de minimis se le iniziative si riferiscono ad uno dei seguenti obiettivi:

a) nuovi mercati (v. p. 6, allegato 1),

b) cooperazione (v. p. 4, allegato 1),

c) impresa che concilia famiglia/lavoro (v. p. 12, allegato 1),

d) reinserimento nel mondo del lavoro, dopo un periodo dedicato alla famiglia, per persone che abbiano compiuto 40 anni.

1.2 per la formazione generale (v. Tab. B):

- nella misura del 50% elevabile al 60% qualora la formazione é destinata a lavoratori disabili (v. definizione di cui al capo I, allegato 1, punto 18 dei presenti criteri). Tale misura é elevabile fino al 70% in applicazione della norma de minimis se le iniziative si riferiscono ad uno dei seguenti obiettivi:

a) nuovi mercati (v. p. 6, allegato 1),

b) cooperazione (v. p. 4, allegato 1),

c) impresa che concilia famiglia/lavoro (v. p. 12, allegato 1),

d) reinserimento nel mondo del lavoro, dopo un periodo dedicato alla famiglia, per persone che abbiano compiuto 40 anni.

1.3 per la consulenza e la diffusione di conoscenze (v. Tab. B):

- in applicazione della norma de minimis nella misura del 50%. Tale misura é elevabile al 70% in applicazione della norma de minimis se le iniziative si riferiscono ad uno dei seguenti obiettivi:

a) nuovi mercati (v. p. 6, allegato 1),

b) cooperazione (v. p. 4, allegato 1),

c) impresa che concilia famiglia/lavoro (v. p. 12, allegato 1),

d) reinserimento nel mondo del lavoro, dopo un periodo dedicato alla famiglia, per persone che abbiano compiuto 40 anni.

1.4 per i primi quattro giorni delle consulenze tecnologiche e di innovazione intermediate o svolte dalla Camera di Commercio o dal TIS- Alto Adige (v. Tab. B):

- solamente in applicazione della norma de minimis nella misura dell’80%.

1.5 per progetti di certificazione responsabilità sociale (SA 8000) e famiglia (v. Tab. B):

- solamente in applicazione della norma de minimis nella misura del 70%.

 
A) Formazione e consulenza

Investimenti - Iniziative

In regime di esenzione(1)

Agevolazione a titolo de minimis(1)

Formazione specifica

-piccole imprese

-medie imprese

-grandi imprese


dal 45% al 55%(2)

dal 35% al 45%(2)

dal 25% al 35%(2)


dal 45/55% al 70%(3)

dal 35/45% al 70%(3)

dal 25/35% al 70%(3)

Formazione generale

-piccole e medie imprese

-grandi imprese


dal 50% al 60%(2)al 70%(3)

dal 50% al 60%(2)


 

dal 50/60% al 70%(3)

Consulenza e diffusione di conoscenze

-piccole e medie imprese

- grandi imprese


50%

-


dal 50% al 70%(3)

dal 50% al 70%(3)

Consulenze tecnologiche e di innovazione intermediate o svolte dalla Camera di Commercio o dal TIS

- piccole e medie imprese

- grandi imprese


 

50%

-


 

dal 50% all’80%(4)

dal 50% all’80%(4)

· Per progetti di certificazione responsabilità sociale (SA 8000) e famiglia

- piccole e medie imprese

- grandi imprese


 

50%

-


 

70%

70%

Premio per tesi di laurea

1.500 €

-

Contributo per spese di tutoraggio

80%

(1) L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis. L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto previsto in una determinata misura da un regolamento comunitario o da una specifica decisione della Commissione UE. L’aiuto de minimis è quello di importo ridotto che non supera la soglia di 200.000 Euro in un periodo di tre anni e pertanto non ritenuto aiuto, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato

(2) qualora la formazione é destinata a lavoratori disabili (v. definizione di cui al capo I, allegato 1, punto 18 dei presenti criteri)

(3) vedi maggiorazioni di cui all’articolo 41 e 42

(4) per i primi 4 giorni di consulenza

 

CAPO VI

Interventi per la creazione di posti di lavoro

 

Articolo 43

Domande

 

1. È ammessa una domanda una tantum nel caso di:

a) nuova impresa (v. punto 7, allegato 1);

b) successione aziendale (v. p. 9, allegato 1);

c) subentro aziendale (v. p. 8, allegato 1);

d) cooperazioni (v. p. 4, allegato 1)

e)  imprese che si insediano presso incubatori di impresa in provincia di Bolzano;

 

Articolo 44

Mutui per la costituzione di liquidità

 
1. Alle imprese attestanti le condizioni di cui all’articolo 43 possono essere concessi mutui “una tantum” ai sensi della legge provinciale 15.4.1991, n. 9, per la costituzione di liquidità nella misura massima di 30.000 Euro con una durata del periodo di ammortamento di 5 anni, ivi compreso un periodo di 2 anni di preammortamento. La quota di partecipazione massima della Provincia ammonta all’80%. Tali mutui vengono concessi in applicazione della norma de minimis.
 
Tabella riassuntiva

AGEVOLAZIONE

INTENSITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

(a titolo de minimis)

Costituzione di liquiditá (non è subordinato all’effettuazione di spese)

Mutuo fino a 30.000 Euro, durata 60 mesi

 

CAPO VIII

Interventi per il sostegno all’internazionalizzazione

 

Articolo 45

Domande

1. È ammessa la presentazione al massimo di tre domande di agevolazione all’anno per ogni iniziativa di cui al successivo articolo 46.

 

Articolo 46

Iniziative e spese ammesse

1. Sono ammesse al finanziamento le spese per le seguenti iniziative:

1.1 studi, ricerche e consulenze rivolte all’acquisizione di informazioni utili alla conoscenza ed alla penetrazione sui mercati esterni ed interni al mercato comune europeo forniti da servizi di consulenza specializzati, strutture di ricerca e università;

1.2 creazione dello stand, affitto dell’area e dello stand, trasporto, montaggio e smontaggio dello stand, relativi alla partecipazione ad esposizioni, e manifestazioni fieristiche fuori della provincia. Solamente nel caso di manifestazioni fieristiche sono ammesse spese di organizzazione della partecipazione stessa nella misura massima del 25% delle suddette spese ammissibili; in tal caso l’agevolazione é da  concedere in applicazione della norma de minimis.

1.3 realizzazione di pagine web;

1.4 altre iniziative di imprese locali verso i mercati UE ed extra UE:

- missioni all’estero di un’impresa locale per la presentazione della stessa e dei suoi prodotti, allo scopo di instaurare nuovi rapporti commerciali, oppure la missione di una delegazione estera quale possibile partner commerciale, in visita presso un’impresa locale. Sono agevolabili le spese di viaggio, vitto ed alloggio per un massimo di tre persone per le piccole imprese e per un massimo di cinque persone nel caso di medie o grandi imprese. Le spese sono ammissibili secondo le vigenti tariffe provinciali applicate per le stesse o analoghe missioni. Le missioni all’estero che si svolgono in concomitanza con partecipazioni ad esposizioni e manifestazioni fieristiche non sono ammesse alle agevolazioni;

- modelli, simulazioni al computer e simili, esclusi prospetti e depliant pubblicitari, realizzati allo scopo di presentare prodotti che per le loro caratteristiche e dimensioni non sono presentabili a grandezza naturale nell’ambito di esposizioni e manifestazioni fieristiche fuori della provincia;

1.5 polizze di assicurazione di crediti all’export per operazioni al di fuori dell’Unione allargata ai nuovi membri e dei paesi membri dell’OCSE (Australia, Canada, Corea, Islanda, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti d’America).

 

Articolo 47

Iniziative e spese non ammesse

1. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) per l’impiego di personale interno e spese in economia;

b) per le partecipazioni a fiere alle quali é presente, con proprio stand l’organizzazione per l’export dell’Alto Adige (EOS), salvo il caso in cui questo ultimo dichiari e motivi espressamente che la partecipazione nello stand comune non era possibile;

 

Articolo 48

Limiti delle spese ammesse

1. Il limite minimo di spesa ammesso per le singole iniziative di cui al precedente articolo 46, è di 2.000 Euro.

2. La spesa massima ammessa per una giornata di consulenza/relatore è di 900 Euro.

 

Articolo 49

Agevolazioni per PMI

1. La misura dell’agevolazione per le iniziative di cui al precedente articolo 46, punti 1.1, 1.2, relativamente ai costi per la prima partecipazione ad esposizioni e manifestazioni fieristiche (senza spese di organizzazione), e 1.5 può arrivare fino al 50% della spesa ammessa.

 

Articolo 50

Agevolazioni de minimis

1. In applicazione della norma de minimis, alle PMI possono essere concesse agevolazioni nella seguente misura:

1.1 per le iniziative di cui al precedente articolo 46, punto 1.2 relativamente ai costi per la prima partecipazione a fiere (senza spese di organizzazione), fino al 70%;

1.2 per le iniziative di cui al precedente articolo 46, punto 1.2 relativamente ai costi per la prima partecipazione ad esposizioni e fiere (con spese di organizzazione), fino al 70%;

1.3 per le iniziative di cui al precedente articolo 46, punto 1.2 relative ai costi delle partecipazioni ad esposizioni e fiere successive alla prima (senza spese di organizzazione), fino al 50%;

1.4 per le iniziative di cui al precedente articolo 46, punto 1.2 relative ai costi delle partecipazioni a fiere successive alla prima (con spese di organizzazione), fino al 50%;

1.5 per le iniziative di cui al precedente articolo 46, punto 1.3 fino al 35%;

1.6 per le iniziative di cui al precedente articolo 46, punto 1.4 fino al 50%;

1.7 per le iniziative di cui al precedente articolo 46, punti 1.1 e 1.5, fino al 70%.

 

Articolo 51

Agevolazioni per grandi imprese

1. In applicazione della norma de minimis, alle grandi imprese può essere concessa un’agevolazione fino al 50% delle spese ammesse per le iniziative di cui al precedente articolo 46, punti 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5 e fino al 35% per le iniziative di cui al punto 1.3

 

Internazionalizzazione: misura dell’agevolazione per PMI

Internationalisierung: Ausmaß der Förderung für KMU

In regime di esenzione(1)

Freigestellte Förderung(1)

Agevolazione a titolo de minimis(1)

De minimis-Förderung(1)

Iniziative

Maßnahmen

Misura

Ausmaß

Misura

Ausmaß

Studi, ricerche e consulenze/Studien, Untersuchungen und Beratungen;

50%

70%

Prima partecipazione a fiere e manifestazioni/Erste Beteiligung an Messen und Veranstaltungen:

ad esposizioni e fiere/an Ausstellungen und Messen (senza spese di organizzazione/ohne Organisationsspesen)

a fiere/an Messen (con spese di organizzazione/mit Organisationsspesen)

50%

 

-

70%

 

70%

Partecipazione a fiere e manifestazioni successive alla prima/darauffolgende Beteiligungen an Messen und Veranstaltungen:

ad esposizioni e fiere/an Ausstellungen und Messen (senza spese di organizzazione/ohne Organisationsspesen)

a fiere/an Messen (con spese di organizzazione/mit Organisationsspesen)

-

 

-

50%

 

50%

Realizzazione pagine web/Erstellung von Webseiten

-

35%

Altre iniziative verso i mercati UE ed extra UE/Andere Vorhaben innerhalb und außerhalb der EU

-

50%

Polizze di assicurazione di crediti all’export/Versicherungspolizzen für Exportkredite

50%

70%

(1) L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis. L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto previsto in una determinata misura da un regolamento comunitario o da una specifica decisione della Commissione UE. L’aiuto de minimis è quello di importo ridotto che non supera la soglia di 200.000 Euro in un periodo di tre anni e pertanto non ritenuto aiuto, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato.

Das Unternehmen wählt zwischen freigestellter Förderung oder De minimis-Förderung. Die freigestellte Förderung ist jene, die in einem bestimmten Höchstausmaß in einer EU-Verordnung oder in einer eigenen Entscheidung der EU-Kommission festgelegt ist. Die De minimis-Förderung ist jene, die 200.000 Euro im Dreijahreszeitraum nicht übersteigt und daher nicht als Beihilfe im Sinne des Artikel 87 des EG-Vertrag betrachtet wird.

 

Internazionalizzazione: misura dell’agevolazione per grandi imprese

Internationalisierung: Ausmaß der Förderung für Großunternehmen

In regime di esenzione(1)

Freigestellte Förderung(1)

Agevolazione a titolo de minimis(1)

De minimis-Förderung(1)

Iniziative

Maßnahmen

Misura

Ausmaß

Misura

Ausmaß

Studi, ricerche e consulenze;

Studien, Untersuchungen und Beratungen;

-

50%

Partecipazione a fiere e manifestazioni/Beteiligung an Messen und Veranstaltungen:

prima partecipazione/erste Beteiligung

-

50%

partecipazioni successive/darauffolgende Beteiligungen

-

50%

Realizzazione pagine web/Erstellung von Webseiten

-

35%

Altre iniziative di imprese locali verso i mercati UE ed extra UE/Andere Vorhaben lokaler Unternehmen innerhalb und außerhalb der EU

-

50%

Polizze di assicurazione di crediti all’export/Versicherungspolizzen für Exportkredite

-

50%

(1) L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis. L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto previsto in una determinata misura da un regolamento comunitario o da una specifica decisione della Commissione UE. L’aiuto de minimis è quello di importo ridotto che non supera la soglia di 200.000 Euro in un periodo di tre anni e pertanto non ritenuto aiuto, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato.

Das Unternehmen wählt zwischen freigestellter Förderung oder De minimis-Förderung. Die freigestellte Förderung ist jene, die in einem bestimmten Höchstausmaß in einer EU-Verordnung oder in einer eigenen Entscheidung der EU-Kommission festgelegt ist. Die De minimis-Förderung ist jene, die 200.000 Euro im Dreijahreszeitraum nicht übersteigt und daher nicht als Beihilfe im Sinne des Artikel 87 des EG-Vertrag betrachtet wird.

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