(1) L'allevatore può detenere nella propria azienda materiale seminale esclusivamente per l'inseminazione delle fattrici del proprio allevamento. Detto materiale seminale deve essere conservato in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici.
(2) L'allevatore può rifornirsi di materiale seminale congelato e di materiale seminale fresco o refrigerato sia presso un recapito sia presso un centro di produzione.
(3) Alla inseminazione artificiale deve comunque provvedere un veterinario o un operatore pratico o l’allevatore se è abilitato quale operatore laico di inseminazione artificiale.