In vigore al

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In vigore al: 11/09/2012

e) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 161)
Disciplina della riproduzione animale

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1)
Pubblicato nel B.U. 29 maggio 2012, n. 22.

Art. 9 (Centri di produzione dello sperma - Obblighi)

(1) I centri di produzione dello sperma:

  1. non possono ricoverare nella stessa struttura di stabulazione animali di specie diverse, fatta eccezione per gli altri animali domestici necessari al funzionamento del centro di produzione. Qualora il centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate;
  2. per le specie bovine, suine e ovine/caprine devono allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all’inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica;
  3. devono comunicare alla Ripartizione provinciale Agricoltura l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile dell' impianto;
  4. devono rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale e comunicarle entro il mese di febbraio alla Ripartizione provinciale Agricoltura;
  5. per ciascuno dei riproduttori presenti devono annotare su un apposito registro la specie, la razza, la data di nascita, l’identificazione, le malattie riscontrate, le vaccinazioni praticate ed i controlli effettuati sul materiale seminale;
  6. devono tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita;
  7. devono tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro va registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione;
  8. devono distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o in altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma, l’identificazione della partita (data o giorno progressivo dell’anno e anno di raccolta dello sperma), specie, razza o tipo genetico nonché il numero identificativo del riproduttore.
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