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Normativa provinciale
Agricoltura
Zootecnia
Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
CAPO III Inseminazione artificiale
Art. 8 (Centri di produzione dello sperma - Requisiti)
e) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
1)
Disciplina della riproduzione animale
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 29 maggio 2012, n. 22.
Art. 8 (Centri di produzione dello sperma - Requisiti)
(1)
I centri di produzione dello sperma devono:
essere posti sotto la direzione sanitaria di un veterinario responsabile;
essere in possesso di un certificato del Comprensorio sanitario di competenza, dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità;
disporre di adeguati locali o strutture con possibilità di isolamento degli animali, di un ambiente per il prelievo del materiale seminale, comprendente un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature, di un locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale e di un locale per la conservazione del materiale seminale;
disporre di personale tecnicamente competente e di una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate;
disporre di locali di stabulazione degli animali e di locali di raccolta, trattamento e immagazzinamento dello sperma che possano essere agevolmente puliti e disinfettati;
qualora si provveda alla inseminazione di fattrici con materiale seminale equino fresco, disporre di un locale situato in prossimità ma non comunicante con gli altri ambienti, da destinare agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici e, eventualmente, alla terapia, nonché di locali idonei alla inseminazione.
Caricamento in corso
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Normativa provinciale
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II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
a) LEGGE PROVINCIALE 31 marzo 1988, n. 13
b) Legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1
c) Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9
d) LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 11
e) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
Ambito di applicazione
Monta naturale privata e pubblica per la riproduzione animale
Inseminazione artificiale
Art. 6 (Impianti per l'inseminazione artificiale)
Art. 7 (Centri di produzione - Autorizzazioni)
Art. 8 (Centri di produzione dello sperma - Requisiti)
Art. 9 (Centri di produzione dello sperma - Obblighi)
Art. 10 (Recapiti - Autorizzazione)
Art. 11 (Recapiti - Requisiti)
Art. 12 (Recapiti - Obblighi)
Art. 13 (Inseminazione artificiale - Requisiti dei riproduttori maschi)
Art. 14 (Inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione)
Art. 15 ( Pratica dell’inseminazione artificiale - Presupposti)
Art. 16 ( Materiale seminale nell'azienda)
Certificazione degli interventi fecondativi
Importazione ed esportazione di bestiame e materiale riproduttivo
Vigilanza e controlli
Norme finali
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico