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In vigore al: 11/09/2012

k) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 31)
Regolamento d'esecuzione alla Legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, "Ordinamento delle aree sciabili attrezzate"

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 2012, n. 24.

Art. 14 (Attrezzature ed equipaggiamenti del servizio di soccorso)

(1) Per attrezzature ed equipaggiamenti necessari ed idonei del servizio soccorso di cui all’articolo 13, comma 2, si intendono:

  1. attrezzature tecniche di primo soccorso, quali:
    1. slitta di soccorso o motoslitta di soccorso per un idoneo trasporto delle persone infortunate;
    2. ferule per immobilizzazione, collari cervicali; nelle aree sciabili attrezzate di maggiori dimensioni, defibrillatore semiautomatico esterno;
  2. attrezzature personali del soccorritore, quali:
    1. divisa riconoscibile, che identifica il servizio di soccorso;
    2. radiotrasmittente portatile, che consenta il collegamento radio con la Centrale provinciale emergenza e con il servizio di elisoccorso, un dispositivo di protezione dorsale o similare, un apparecchio cerca-persone per travolti da valanga a tutela della propria persona;
    3. zaino di pronto soccorso contenente il materiale necessario per eventuali casi di emergenza, vale a dire per es.: per la gestione dell’ossigeno, per le vie respiratore, per la circolazione, per traumi, per la cura di ferite, per la diagnostica.

(2) Ogni intervento di soccorso sulla pista è documentato per iscritto.

(3) La formazione del personale di soccorso comprende di norma una formazione di più giorni in materia di pronto soccorso, prevedendo elementi fondamentali della rianimazione per soccorritori laici e della cura di traumi. Inoltre il personale di soccorso deve dimostrare di aver assolto una formazione specifica nella tecnica di soccorso. La formazione del personale di soccorso è integrata periodicamente mediante corsi di aggiornamento.

(4) Per il personale di soccorso secondo questo articolo vale l’obbligo del casco.

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