(1) La segnaletica del grado di difficoltà della pista è posta all’inizio della pista stessa nonché in prossimità di incroci e diramazioni. All’inizio della pista di trasferimento sono segnalate le piste verso le quali si accede ed il relativo grado di difficoltà.
(2) Salvo quanto disposto dal comma 1, all’inizio della pista nonché in prossimità di incroci e diramazioni sono installati appositi e ben evidenti segnali direzionali sui quali è precisata la denominazione e la direzione della pista ed eventualmente le destinazioni raggiungibili.