(1) Gli incaricati dell’accertamento delle infrazioni di cui all’articolo 30, comma 1, della legge possono disporre il ritiro della tessera giornaliera o la sospensione della tessera plurigiornaliera nei casi di cui all’articolo 30, comma 5, della legge.
(2) Il provvedimento di sospensione della tessera giornaliera o di ritiro della tessera plurigiornaliera va annotato nel verbale di accertamento dell’infrazione.
(3) Gli incaricati dell’accertamento consegnano tempestivamente una copia del verbale di accertamento al gestore dell’impianto di risalita, affinché questi provveda a disattivare la tessera giornaliera o a sospendere per una giornata l’efficacia della tessera plurigiornaliera.