(1) La chiusura delle piste ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge, è effettuata per mezzo di palinatura incrociata o di altra idonea barriera trasversale, possibilmente estesa all’intera larghezza della pista, ed è segnalata sia mediante adeguata segnaletica che con segnale di divieto per pista chiusa (UNI).
(2) La barriera di cui al comma precedente è ben identificabile, anche in condizioni di scarsa visibilità, ed è posta in modo tale da non costituire un pericolo per gli utenti.