(1) La relazione nivologica individua le aree interessate dagli impianti a fune e dalle piste da sci, rappresentandole su una cartografia in scala 1:10.000 o più dettagliata, supportata da idonea documentazione fotografica. Essa riporta inoltre i dati elaborati ed i calcoli effettuati per verificare l’esistenza di fenomeni valanghivi e per determinare le caratteristiche quantitative e qualitative degli stessi.
(2) Sono interventi di carattere strutturale quelli che, mediante la realizzazione di manufatti o la modificazione dei caratteri morfologici o di soprassuolo, precludono il manifestarsi del fenomeno valanghivo sugli impianti a fune e sulle piste da sci ovvero ne limitano gli effetti.
(3) Sono misure gestionali le azioni e le procedure poste in essere nel corso dell’esercizio degli impianti a fune e delle piste da sci, al fine di garantirne le condizioni di sicurezza. Tali misure si articolano in operazioni di monitoraggio e di valutazione degli aspetti nivometeorologici, cui devono seguire, in caso di pericolo di valanghe, la sospensione temporanea dell’esercizio e, se necessario, la bonifica dei versanti valanghivi mediante il distacco artificiale delle masse nevose.