(1) Ai fini dell’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri è istituita la Consulta provinciale per l’immigrazione. La Consulta è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Le funzioni di segreteria sono esercitate dalla persona responsabile del Servizio di coordinamento immigrazione.
(2) La Consulta svolge i seguenti compiti:
- presentare proposte alla Giunta provinciale per adeguare le norme provinciali alle esigenze che emergono in relazione al fenomeno migratorio;
- formulare proposte sul programma pluriennale;
- esprimere pareri su ogni altro argomento inerente alla materia dell’immigrazione, su richiesta della Giunta provinciale.
(3) La Consulta è composta da:
- l’assessora/assessore provinciale competente per l’immigrazione, che la presiede;
- quattro persone rappresentanti la Provincia, individuate dalla Giunta provinciale e scelte nelle seguenti aree di competenza: lavoro, sanità, famiglia e politiche sociali, edilizia abitativa, scuola, formazione professionale, cultura, commercio e servizi;
- una persona in veste di rappresentante unico della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano;
- una persona rappresentante le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- una persona rappresentante le organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- due persone rappresentanti i comuni, di cui una rappresentante i comuni con più di 20.000 abitanti, designate dal Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano;
- una persona rappresentante le associazioni del volontariato;
- otto persone rappresentanti le cittadine e i cittadini stranieri.
(4) La Consulta elegge la propria o il proprio Vicepresidente fra i membri di cui alla lettera h).
(5) La composizione della Consulta, limitatamente ai membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso a persone appartenenti al gruppo linguistico ladino.
(6) I membri di cui alle lettere a), b), c) ed f) possono essere sostituiti da una persona da essi delegata, mentre per tutti gli altri membri è prevista la nomina di un supplente.
(7) La/Il Presidente della Consulta può invitare alle sedute esperti in materia di immigrazione o nelle tematiche oggetto di trattazione. Questi ultimi non hanno diritto di voto.
(8) La Consulta si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione della/del Presidente oppure su richiesta motivata da parte di metà dei suoi componenti.
(9) Le modalità di nomina delle rappresentanti e dei rappresentanti stranieri di cui al comma 3, lettera h), nel rispetto del principio di un’equa rappresentanza di genere, geografica e di nazionalità dei cittadini stranieri immigrati in provincia di Bolzano, nonché le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute della Consulta sono definite con regolamento di esecuzione. Tali rappresentanti sono individuati sentite le comunità di stranieri.
(10) La Provincia favorisce l'istituzione di consulte a livello comunale e comprensoriale.