Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2002, n. 30.
(1) Al personale costantemente incaricato del maneggio di denaro in contanti è attribuita l'indennità di rischio mensile nella misura non superiore al 20% dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza, tenendo conto dei seguenti criteri: