Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2002, n. 30.
(1) Al personale provinciale che in aggiunta alle mansioni previste nel rispettivo profilo professionale esplica l'attività di relatore in attività di formazione e di aggiornamento organizzate dalla Provincia per il proprio personale o per terzi, spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un compenso orario per lavoro straordinario del livello superiore della qualifica funzionale di appartenenza, aumentato:
(2) I compensi di cui al comma 1 non possono superare nell'anno solare il limite di cento ore.
(3) È considerata attività di relatore/trice l'attività di aggiornamento e di formazione che non consista in una mera informazione sull'attività istituzionale del servizio di appartenenza. L'attività di relatore/trice deve richiedere, inoltre, una preparazione specifica ed avere carattere metodologico-didattico.