Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2002, n. 30.
(1) Al personale svolgente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sulla base di apposita deliberazione della Giunta provinciale spetta un'indennità mensile nella misura tra il 10 ed il 40% dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore dell'ottava qualifica funzionale.