(1) Il comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, è così sostituito:
“2. Hanno diritto a beneficiare delle sovvenzioni le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti in un comune della provincia di Bolzano che abbiano concluso la scuola primaria e non abbiano raggiunto il sessantunesimo anno di età. Le cittadine e i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono equiparati ai cittadini italiani.”
(2) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Sono ammessi al beneficio delle sovvenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti ininterrottamente per un anno in provincia di Bolzano, che abbiano assolto l’obbligo scolastico. Le cittadine e i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono equiparati ai cittadini italiani.”
(3) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sono aggiunte le seguenti lettere:
“d) cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia, e quindi equiparati ai cittadini italiani;
e) cittadine e cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano da almeno cinque anni, che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano.”
(4) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, sono aggiunte le seguenti lettere:
“d) cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia e cittadine e cittadini che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva comunitaria 2004/83/CE, che sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani.
e) cittadine e cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea, frequentanti università al di fuori del territorio della provincia di Bolzano, purché residenti da cinque anni in provincia di Bolzano.”
(5) Il comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è abrogato.
(6) Le cittadine e i cittadini stranieri di Stati appartenenti all’Unione europea, che abbiano i requisiti per soggiornare in Italia, nonché i loro familiari, godono del principio di parità di trattamento rispetto alle cittadine e ai cittadini italiani.