(1) È istituita la commissione provinciale per l'esame dei ricorsi in materia di idoneità alla pratica sportiva agonistica, composta da:
- un medico specialista o docente universitario in medicina dello sport, con funzioni di presidente;
- un medico specialista in medicina interna o disciplina equipollente;
- un medico specialista in cardiologia;
- un medico specialista in ortopedia;
- un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni addetto alle unità sanitarie locali.
(2) È istituita la commissione provinciale per l'esame dei ricorsi in materia di medicina legale composta da:
- un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con funzioni di presidente;
- un medico specialista o esperto in medicina legale e delle assicurazioni;
- un medico specialista in una branca clinica.
(2-bis) La commissione provinciale per l'esame dei ricorsi in materia di medicina legale di cui al comma 2 decide sui ricorsi riguardanti gli accertamenti effettuati dalle unità sanitarie locali nelle materie elencate nell'articolo 23.13)
(3) È istituita la Commissione provinciale per la decisione dei ricorsi contro le determinazioni della Commissione medica multizonale per l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida dei motoveicoli e autoveicoli presentati dalle persone di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.14)
(3-bis) La Commissione è composta da tre medici in possesso di diploma di specializzazione, di cui uno in medicina legale, che la presiede, ed uno in oculistica. Per le decisioni riguardanti i mutilati e i minorati fisici la commissione è integrata da un medico appartenente ai servizi della riabilitazione e da un ingegnere della Ripartizione provinciale traffico e trasporti.15)
(3-ter) Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'accertamento di prima istanza o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.15)
(3-quater) La decisione va comunicata alla Commissione medica multizonale, all'Ufficio provinciale patenti e abilitazioni di guida e al ricorrente in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.15)
(4) Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono validamente costituite alla presenza di tutti i componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti.
(5) I diritti per gli accertamenti della commissione provinciale di cui al comma 3 e multizonale di cui alla legge provinciale n. 37/1988, secondo la vigente tariffa, sono versati rispettivamente alla Provincia e alla unità sanitaria locale Centro-Sud.
(6) Per ciascun componente delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, con esclusione del presidente della commissione di cui al comma 1, e per ciascun componente della commissione ricorsi di cui all'articolo 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è nominato un supplente.
(7) Per l'espletamento delle attività previste dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è istituita la Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, composta da:
- il direttore dell'Ufficio provinciale Igiene pubblica, con funzione di presidente;
- un responsabile del servizio di Igiene e sanità pubblica in rappresentanza delle aziende sanitarie della provincia;
- il responsabile del servizio multizonale di fisica sanitaria, in quanto laureato in fisica ed esperto qualificato ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- un medico del servizio multizonale di medicina del lavoro;
- un medico specializzato in radiologia;
- il comandante o un ispettore provinciale del servizio antiincendio;
- il direttore del Laboratorio provinciale di chimica fisica;
- un rappresentante dell'Ispettorato provinciale del lavoro. 16)
(8) La commissione di cui al comma 7 è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.17)
(9) La mancata presentazione dell'interessato, per due volte consecutive senza giustificato motivo scritto, alla visita disposta dalle commissioni provinciali sanitarie è da intendersi quale esplicita rinuncia al ricorso medesimo e pertanto l'ufficio competente procede all'archiviazione definitiva della pratica.18)