Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1955, n. 27.
(1) Le scuole professionali istituite in base alla presente legge sono pubbliche e la loro frequenza è obbligatoria e gratuita. Alle scuole professionali istituite da Enti, associazioni o privati è riconosciuta, su richiesta, la parità con le scuole professionali della Provincia, se la scuola risponde alle norme generali sulla istruzione professionale della presente legge e ne è dimostrata la possibilità di finanziamento continuativo. Il riconoscimento è operato con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale.