Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1955, n. 27.
(1) L'istruzione impartita nella scuole professionali integra il tirocinio dell'apprendista nell'azienda.
(2) Le scuole professionali sono istituti d'istruzione in cui gli apprendisti, dopo l'espletamento dell'istruzione elementare obbligatoria, vengono educati ed istruiti per essere avviati all'esercizio di una professione.
(3) Compito della scuola professionale è di ampliare ed approfondire la formazione culturale in relazione ai postulati della Costituzione dello Stato ed alle esigenze dell'attività professionale.