Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1955, n. 27.
(1) È costituito il Comitato provinciale per la formazione professionale quale organo consultivo della Provincia per tutti i settori e gradi della formazione ed elevazione professionale.
(2) Il Comitato adempie alle funzioni attribuitegli da leggi e regolamenti ed esprime parere:
(3) Il Comitato provinciale per la formazione professionale è composto:
(4) La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.
(5) Il Comitato si suddivide in sottocomitati per la deliberazione su oggetti definiti, secondo il regolamento interno deliberato dal Comitato ed approvato dalla Giunta provinciale.
(6) I componenti del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale. Il Comitato è presieduto alternativamente da uno dei membri della Giunta provinciale, che ne fanno parte.
(7) Funge da Segretario un impiegato di uno degli ispettorati della formazione professionale o un insegnante della formazione professionale, nominato dalla Giunta provinciale. 8)
L'art. 15 è stato sostituito dagli articoli 13 e 14 della L.P. 27 agosto 1962, n. 9, e modificato dall'art. 67 della L.P. 5 gennaio 1978, n. 3.