Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1955, n. 27.
(1) Il Comitato Provinciale per l'istruzione professionale esercita le attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dal regolamento, adempie ai compiti ad esso affidati dalla Giunta provinciale, ha la più ampia facoltà di iniziativa e di proposta in merito di istruzione professionale e dà pareri su richiesta della Giunta provinciale o dell'Assessore competente. Le direttive elaborate dal Comitato sono rese obbligatorie con deliberazione della Giunta provinciale.
(2) Il Comitato Provinciale può deliberare quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
(3) Ai membri del Comitato Provinciale che non sono dipendenti dalla Provincia spetta un gettone di presenza fissato dalla Giunta provinciale su ogni giornata di riunione del Comitato. A coloro che risiedono fuori del capoluogo della Provincia spetta inoltre la rifusione delle spese effettive di viaggio. Oltre alle spese effettive di viaggio, ai membri del Comitato provinciale, che sono incaricati dallo stesso a recarsi fuori sede, spetta una indennità di trasferta, stabilita dalla Giunta provinciale.