(1) Le quote di stanziamenti degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, di cui è stata prevista, in base alle leggi vigenti nei vari settori di intervento, l'assegnazione alla Regione Trentino-Alto Adige, per le materie di competenza delle Province di Trento e Bolzano sono corrisposte alle province stesse e rimangono acquisite ai rispettivi bilanci.