(1) Con l'entrata in vigore del presente contratto le seguenti disposizioni non trovano più applicazione:
(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 94, della legge regionale n. 10 del 1998 la data del 31 ottobre si intende sostituita, salvo quanto disposto dall'articolo 6 del presente contratto, con la data 30 novembre.