Firmato in data 5 febbraio 2018
sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1232 del 14 novembre 2017
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente contratto collettivo provinciale si applica al personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, incluso il personale diplomato delle scuole secondarie superiori, ed educativo, con contratto a tempo indeterminato e determinato, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
2. Il presente contratto collettivo provinciale disciplina l’iscrizione del personale di cui al comma 1 al fondo sanitario integrativo della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 9, del DPR 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 345, e la relativa contribuzione.
Art. 2
Durata del contratto
1. Il presente contratto collettivo provinciale rimane in vigore fino a quando non sarà sostituito da un successivo contratto collettivo provinciale.
Art. 3
Normativa di riferimento
1. Al fine di garantire al personale di cui all’articolo 1 prestazioni sanitarie integrative a quelle del sistema sanitario pubblico, l’amministrazione provinciale iscrive d’ufficio il suddetto personale al fondo sanitario integrativo istituito sulla base dell’articolo 12 del contratto collettivo intercompartimentale del 28 ottobre 2016 e dell’articolo 3 della legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12, secondo le condizioni stabilite dall’articolo 4.
Art. 4
Tipologie contrattuali e assenze dal servizio
1. Il personale di cui all’articolo 3 comprende il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno un anno scolastico oppure con contratto di lavoro a tempo determinato prorogato in base alle disposizioni vigenti fino alla fine dell’anno scolastico.
2. Ai fini del presente contratto, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica il medesimo regime previsto per il personale a tempo pieno.
3. In caso di assenza ininterrotta dal servizio di durata superiore a un anno a seguito di aspettativa non retribuita per motivi personali, di famiglia o di studio, il personale non viene iscritto, per il corrispondente periodo, al fondo sanitario integrativo e l’amministrazione provinciale non versa, per il medesimo periodo, alcuna quota di contribuzione.
Art. 5
Contribuzione
1. Per ogni dipendente iscritto/a l’amministrazione provinciale mette a disposizione una quota annuale di contribuzione pari ad Euro 125,00, che include qualsiasi contributo a carico del datore di lavoro. Le parti danno atto che la quota di contribuzione non ha carattere retributivo, per cui trova applicazione la normativa prevista dall’articolo 9/bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge del 1° giugno 1991, n. 166, che prevede a carico del datore di lavoro il contributo di solidarietà nella misura del 10 per cento.
Art. 6
Nomenclatore delle prestazioni
1. Il nomenclatore delle prestazioni del fondo sanitario integrativo viene approvato e, se del caso, modificato dall’Assemblea dei Delegati.
Art. 7
Norma finale
1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente contratto si rinvia a quanto statuito dall’Accordo costitutivo, dallo Statuto, dal Regolamento e dal Nomenclatore delle prestazioni del fondo sanitario integrativo.