(1) La delegazione sindacale per la contrattazione compartimentale è composta dalla rappresentanza sindacale rappresentativa tra il personale del rispettivo comparto. All'inizio della contrattazione collettiva le parti negoziali concordano la composizione numerica delle delegazioni.
(2) Per la contrattazione compartimentale sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali, anche se associate, che abbiano un numero di iscritti tra il personale del rispettivo comparto non inferiore al cinque per cento del numero complessivo del personale del comparto medesimo. Hanno comunque diritto di partecipare alla contrattazione di comparto le confederazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 4, firmatarie del contratto collettivo intercompartimentale per il relativo periodo contrattuale, se non già rappresentate ai sensi del primo periodo del presente comma.
(3) La rappresentatività sindacale viene accertata, previo confronto con le organizzazioni sindacali, dalla delegazione pubblica, con riferimento agli iscritti risultanti dalle deleghe conferite alle amministrazioni per la ritenuta del contributo sindacale al 30 novembre di ogni anno. Tale rappresentatività è valida per l'anno solare successivo.
(4) La parte pubblica di ciascun comparto comunica entro il mese di dicembre di ogni anno alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo compartimentale i dati relativi alle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite all'amministrazione al 30 novembre dello stesso anno, distinti per sigla sindacale, nonché il numero complessivo del personale in servizio nel comparto. I singoli enti sono tenuti, fatte salve condizioni più favorevoli già previste, a trasmettere alle organizzazioni sindacali almeno trimestralmente, secondo le modalità da concordarsi a livello di comparto, gli elenchi nominativi degli aderenti alle rispettive organizzazioni sindacali.