Sottoscritto il 15/10/2021 su base della delibera della Giunta provinciale n. 835 del 05/10/2021
Premessa
L’articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, avente ad oggetto “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, ha riservato alla contrattazione collettiva la disciplina dell’inquadramento e dello stato giuridico ed economico dei giornalisti prevedendo che: «l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una specifica area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti».
Sul punto è successivamente intervenuto l’articolo 25/bis, comma 1, D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito - con modificazioni - dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha stabilito che alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito, «in via transitoria e non oltre il 31 ottobre 2019, di applicare la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva».
Nell’ambito del menzionato quadro normativo nazionale è intervenuto il legislatore provinciale. L’articolo 4, comma 8/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, prevede che la «contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia […] si svolge secondo la disciplina di cui alla presente legge e nell’ambito degli obiettivi programmatici impartiti dalla Giunta provinciale all’Agenzia provinciale per le relazioni sindacali, tenendo conto dei contratti collettivi di riferimento di categoria e con l’intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale».
A seguito delle trattative tra la delegazione pubblica e le organizzazioni sindacali, le parti convengono sul presente contratto collettivo concernente le distinte disposizioni contrattuali volte a definire il trattamento giuridico ed economico dei giornalisti e delle giornaliste operanti presso l’Amministrazione provinciale.