Procedimento di calcolo dei contributi ordinari al fondo rischi
1. Componente destinata all’integrazione del fondo rischi
La componente di contributo ordinario di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), è calcolata sulla differenza fra lo stock di finanziamenti garantiti, al netto di quelli in sofferenza, complessivamente in essere al 31 dicembre dell’esercizio finanziario concluso e il medesimo stock riferito all’anno precedente; detta differenza è moltiplicata per una percentuale di copertura standard del 50% e su tale importo è calcolata la quota del 12% erogabile quale integrazione del fondo rischi.
2. Componente destinata a incentivare il rafforzamento patrimoniale
La componente di contributo ordinario di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), è calcolata come somma dei seguenti due importi:
a) il primo importo è pari al controvalore delle quote sociali complessivamente versate nell’anno di riferimento, al netto di quelle rimborsate nello stesso anno;
b) il secondo importo è pari al prodotto tra un premio unitario di 750 euro moltiplicato per il numero dei nuovi soci ammessi nell’anno di riferimento, al netto dei soci che hanno esercitato il recesso nello stesso anno.
3. Componente destinata a promuovere il trasferimento del rischio verso i fondi di garanzia esterni
La componente di contributo ordinario di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), è fissata in un importo forfettario di 1.500,00 euro per controgaranzia concessa. Una controgaranzia è concessa se viene emessa la relativa lettera di garanzia. Ai fini del presente articolo, i fondi di garanzia di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche, sono considerati controgaranzie.
4. Ripartizione del contributo
La ripartizione del contributo tra i richiedenti è calcolata in base alle effettive disponibilità sul corrispondente capitolo del bilancio provinciale in proporzione all’importo ammesso a finanziamento, risultante dalla procedura di calcolo di cui ai punti 1, 2 e 3.