1. In deroga all'articolo 6, comma 2, le Cooperative di garanzia della Provincia possono concedere alle imprese, alle aziende agricole e ai liberi professionisti con problemi di liquidità una garanzia fino al 90 per cento del finanziamento da autorizzare. Inoltre, le cooperative di garanzia possono decidere di adeguare fino al 90 per cento la garanzia sui finanziamenti già esistenti. Il nuovo finanziamento non può essere utilizzato per estinguere parzialmente o totalmente debiti bancari precedentemente contratti.
2. La percentuale del rischio a carico della cooperativa di garanzia non può superare il 90 per cento dell'importo del finanziamento sottostante la garanzia.
3. La garanzia fino al 90 per cento di cui al comma 1 può essere concessa anche alle imprese, alle aziende agricole o ai liberi professionisti che non hanno la possibilità di usufruire della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia (FCG).
4. Dalla garanzia sono esclusi le imprese, le aziende agricole e i liberi professionisti con crediti classificati come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della normativa bancaria o rientranti tra le "imprese in difficoltà" ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
5. L'importo totale dell’impegno assunto dalla cooperativa di garanzia al netto della riassicurazione statale nel quadro di questa misura speciale non può superare l’ammontare massimo di 1,5 milioni di euro per beneficiario. Per i finanziamenti in oggetto l'importo del capitale del prestito non può superare:
a) il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo esercizio disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività oppure
b) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019 oppure
c) con una giustificazione adeguata e in base a un'autodichiarazione del beneficiario circa il proprio fabbisogno di liquidità, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, dal momento della concessione, per i 18 mesi successivi per le PMI e per i 12 mesi successivi per le grandi imprese.
6. Per i finanziamenti garantiti dalle cooperative di garanzia fino al 90 per cento, autorizzati nell'ambito della misura speciale per la durata della situazione di emergenza causata dall'epidemia da COVID-19, può essere concesso un contributo in conto interessi nella seguente misura:
a) per finanziamenti fino a 35.000 euro può essere concesso, per il secondo anno, un contributo in conto interessi fino al 100 per cento;
b) (soppressa con delibera n. 613 del 25.08.2020)
c) per finanziamenti di importo superiore a 35.000 euro fino a 300.000 euro può essere concesso un contributo in conto interessi fino allo 0,4 per cento, equivalente a 40 punti base, per i primi due anni;
a) per finanziamenti di importo superiore a 300.000 euro fino a 1.500.000 euro può essere concesso un contributo in conto interessi fino allo 0,5 per cento, equivalente a 50 punti base, per i primi due anni;
7. Per ridurre le commissioni per le garanzie prestate dalle cooperative di garanzia su finanziamenti fino a 35.000 euro può essere concesso un contributo massimo del 100 per cento. Per ridurre le commissioni per le garanzie prestate dalle cooperative di garanzia per importi di finanziamento superiori a 35.000 euro può essere concesso invece un contributo massimo del 100 per cento per il primo anno.
8. (abrogato con delibera n. 167 del 24.02.2021)
9. Circa i finanziamenti ammissibili a garanzia o a controgaranzia del FCG, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23. In conformità con le disposizioni sul FCG, la cooperativa di garanzia può applicare la procedura semplificata di valutazione per finanziamenti fino a 35.000 euro. Questa procedura semplificata è applicabile anche alle domande di garanzia delle aziende agricole.
10. La Provincia può erogare i contributi per integrare il fondo rischi in base alla disponibilità di fondi nel bilancio provinciale e in rapporto al 20 per cento del rischio effettivo stimato al netto della parte dei finanziamenti controgarantiti dal FCG, nonché in relazione all’effettivo fabbisogno. Le cooperative di garanzia possono presentare domande di integrazione del fondo rischi anche entro settembre per il 2020 ed entro marzo e settembre per il 2021.
11. I richiedenti presentano le domande di contributo alle banche contestualmente alla richiesta di concessione del finanziamento, secondo quanto previsto nel protocollo d’intesa. L’istruttoria è espletata ai sensi dei commi 13 e 14.
12. Con la richiesta di finanziamento ciascun richiedente può presentare una sola domanda di contributo.
13. La banca è autorizzata a ricevere le domande di contributo. La banca istruisce la pratica e dà comunicazione della propria decisione alla cooperativa di garanzia che completa l’istruttoria per la parte di competenza e comunica l’esito alla banca. La banca procede all’erogazione del finanziamento, inviando trimestralmente le domande di contributo raccolte all’Ufficio provinciale competente, unitamente ad un elenco riepilogativo che riassume i dati necessari per l'approvazione dei contributi. L'Ufficio provinciale competente mette a disposizione della banca l’apposito modulo di domanda e il facsimile dell’elenco riepilogativo.
14. Una volta ricevuta dalla banca la comunicazione di avvenuta erogazione del finanziamento, l’Ufficio provinciale competente procede, previa istruttoria, all’approvazione del contributo, da erogarsi al beneficiario secondo l’esigibilità, nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.
15. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle garanzie e ai finanziamenti garantiti concessi a partire dal 12 marzo 2020.
16. Qualora ammissibili, gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi quali aiuti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o, in alternativa, in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
17. Gli interventi di cui al presente articolo si applicano a tutte le domande che verranno presentate entro il 15 ottobre 2021, a condizione che il Fondo Centrale di Garanzia proroghi l'attuale termine di presentazione del 30 giugno 2021; in caso di mancata proroga, il termine ultimo di presentazione sarà il 7 giugno 2021.
18. Le misure speciali previste dal presente articolo acquistano piena efficacia non appena la Commissione europea approverà le misure temporanee di aiuto notificate alla stessa dallo Stato italiano, in applicazione della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863.
19. Ai fini della concessione di contributi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, le garanzie prestate dal Fondo Centrale Garanzia sono equiparate alle garanzie prestate dalle cooperative di garanzia.