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1. Ai fini della sola assegnazione di borse di studio della Ripartizione 40, in analogia a quanto previsto alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 12, l’utente soggetto fiscale non italiano, che ha un reddito considerato ai fini della DURP inferiore alla soglia stabilita dal D.P.R. n. 917/1986 per definire un soggetto a carico ai fini IRPEF, va considerato nel nucleo familiare dei genitori.
2. Ai fini della sola assegnazione di borse di studio della Ripartizione 40, nell’ipotesi di genitori legalmente separati o divorziati si fa riferimento, ai fini della determinazione del nucleo familiare di base, al genitore presso il quale il beneficiario della borsa di studio è residente alla data di presentazione della domanda o se ha una diversa residenza rispetto a quella dei genitori, si fa riferimento al nucleo familiare del genitore, presso il quale lo studente/la studentessa ha avuto la residenza prima di prendere la propria.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.