Con deliberazione della Giunta provinciale 14 novembre 2011, n. 1715 sono stati approvati ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, i criteri per la collaborazione con emittenti radiofoniche nell’ambito del sistema di protezione civile per l’informazione della popolazione. Ai sensi del punto 1 (finalità) di questi criteri l’Ufficio Protezione civile ha il compito di realizzare e gestire un sistema di protezione civile per l’informazione della popolazione. Tale finalità è stata raggiunta tramite la stipula di contratti per la collaborazione con il maggior numero possibile di emittenti radiofoniche che trasmettono in Alto Adige. Ai sensi del punto 10 (durata del contratto) i contratti citati hanno una decorrenza fino il 31 dicembre 2019.
Con decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32 è stata istituita l’Agenzia per la Protezione civile e modificate le leggi provinciali connesse all’istituzione. In particolare, prevede l’articolo 14 comma 4 che fino alla definizione o all’adozione di nuovi regolamenti, criteri, modalità, direttive, piani, tariffe, delibere e procedure, restano in vigore quelli già approvati dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile nonché dalla Giunta provinciale e gli organi ivi indicati sono sostituiti dai corrispondenti organi dell’Agenzia.
L’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, prevede che nell’ambito delle calamità, l’Agenzia per la Protezione civile può disporre direttamente tutti i servizi necessari per raggiungere le finalità di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino.
L’articolo 8 comma 1 lettera a) dell’allegato A del decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2017, n. 4 recante il Regolamento sull'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione civile e sulle connesse modifiche di norme provinciali, disciplina le competenze dell’Ufficio Protezione civile, particolarmente ai punti viii e ix, l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione per un comportamento corretto nella riduzione delle emergenze nonché formazione per il potenziamento dell’autoprotezione e il sistema per l’informazione della popolazione.
La legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, recante il Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile, definisce all’articolo 22 comma 2 che l’Agenzia per la Protezione civile è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.
L’articolo 25 comma 1 lettera g) della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, prevede che il direttore dell’Agenzia per la Protezione civile stipula convenzioni e contratti in nome dell’Agenzia e ne garantisce la realizzazione e l’esecuzione.
Si ritiene opportuno, ai sensi dell’autonomia organizzativa e amministrativa dell’Agenzia per la Protezione civile, di revocare con effetto a partire dal 31 dicembre 2019, i suddetti criteri per la collaborazione con emittenti radiofoniche nell’ambito del sistema di protezione civile per l’informazione della popolazione, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 14 novembre 2011, n. 1715, ai fini di poter definire, a livello dell’Agenzia, un proprio procedimento di collaborazione con gli emittenti radiofoniche nell’ambito del sistema di protezione civile per l’informazione della popolazione.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
d e l i b e r a
a voti unanimi legalmente espressi
1. di revocare i criteri per la collaborazione con emittenti radiofoniche nell’ambito del sistema di protezione civile per l’informazione della popolazione approvati con deliberazione della Giunta provinciale 14 novembre 2011, n. 1715, con effetto a partire dal 31 dicembre 2019.