(1) A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto l’articolo 17 del testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 è così sostituito:
“Art. 17 (Indennità provinciale)
1. Per le maggiori prestazioni previste dai contratti collettivi provinciali in vigore nonché dalla normativa provinciale, finalizzate al miglioramento della produttività e della qualità complessive del sistema scolastico provinciale, al personale di cui all'articolo 1 viene attribuita l'indennità mensile provinciale prevista dagli allegati del presente contratto con le decorrenze previste nelle relative tabelle. Tale indennità non viene corrisposta per i mesi di luglio e agosto e non ha effetti sulla tredicesima mensilità.
(2) Ai fini dell’attribuzione della indennità provinciale si tiene conto:
- della posizione stipendiale in godimento al 1º aprile 1998, per l’inquadramento nelle seguenti fasce di anzianità di servizio: 15-20 anni, 21-27 anni, 28-34 anni e da 35 anni;
- della anzianità di servizio per individuare le fasce di anzianità di servizio 0-2 anni, 3-8 anni e 9-14 anni,
(3) L’indennità provinciale corrispondente alle fasce di anzianità da 3 a 8 anni e da 9 a 14 anni è attribuita a domanda al personale docente che abbia prestato servizio per un periodo non inferiore rispettivamente a tre ovvero nove anni scolastici riconoscibili ai sensi della normativa statale vigente.
(4) L’attribuzione dell’indennità provinciale corrispondente alla nuova fascia di anzianità di servizio maturata ai sensi del comma 3 è subordinata alla valutazione positiva del/la competente dirigente scolastico/a che tenga conto della qualificazione professionale conseguita dal/la docente nel periodo di servizio nella fascia di anzianità di servizio inferiore. La valutazione di cui trattasi è formulata per iscritto, previo colloquio con il/la docente interessato/a. In caso di valutazione positiva, la nuova indennità decorre dalla data di maturazione della prevista anzianità di servizio. Una valutazione negativa può essere espressa solamente su conforme parere del Comitato di valutazione di cui all’articolo 5 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20; in tal caso, una nuova valutazione può avvenire solo decorso un anno.
(5) L’indennità provinciale corrispondente alle fasce di anzianità di servizio 3 - 8 rispettivamente 9 - 14 anni è attribuita attraverso la procedura di valutazione prevista dal comma 4 anche al personale insegnante con contratto a tempo determinato, purché sia in possesso dell’idoneità o di abilitazione universitaria nelle scuole primarie e dell’abilitazione nelle scuole secondarie e sia inserito nelle graduatorie provinciali o nella 2. fascia delle graduatorie d’istituto.”