(1) Il comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“4. Negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera l’operatore economico risultato primo in graduatoria a seguito dell’apertura delle offerte economiche è tenuto a dimostrare con riguardo all’esecuzione della commessa, l’entità del costo del personale definito con riguardo al contratto collettivo nazionale ed al contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Il responsabile unico del procedimento verifica la congruità del costo del personale indicato dall’operatore economico ai fini della proposta di aggiudicazione, e ne verifica il rispetto in fase di esecuzione.”