(1) Il comma 8 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“8. L’utilizzo della procedura basata sul criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa individuata unicamente in base al prezzo è ammesso per incarichi d’importo inferiore a 40.000 euro. Vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.”