(1) L’articolo 39 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 39 (Termine dilatorio)
1. L’amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di 35 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine.
2. Il termine dilatorio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi: