Criteri per la determinazione dei posti disponibili per i trasferimenti del personale docente provinciale
1. Ai sensi dell’articolo 26 del contratto di comparto del 27 giugno 2013 per il personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e delle scuole di musica sono disponibili per i trasferimenti nel successivo anno formativo i posti che si rendono vacanti:
a) per collocamento a riposo di docenti a tempo indeterminato durante l’anno formativo in corso;
b) per dimissioni di docenti a tempo indeterminato durante l’anno formativo in corso;
c) per mancato esercizio del diritto di proroga su posto consolidato;
d) dopo la scelta del posto, per trasferimenti su posti annuali.
2. Nell’elenco dei posti disponibili per la scelta per il successivo anno formativo, predisposto e pubblicato ai sensi della vigente normativa, sono indicati anche i posti vacanti già assegnati con proroga e per trasferimento. La mancata pubblicazione dei posti vacanti di cui al punto 1, lettere a) e b), deve essere adeguatamente motivata dalla competente Area/Ripartizione.
3. I posti vacanti annuali, ancora disponibili dopo la scelta del posto, rimangono pubblicati in Internet per ulteriori due giorni lavorativi. Entro tale termine i docenti interessati, che hanno presentato domanda e non hanno ottenuto il trasferimento, devono richiederne formalmente l’assegnazione.
4. Il trasferimento riguarda l’intero incarico individuale e non consente il mantenimento di ore residue presso la precedente sede di servizio.
5. E’ consentito il trasferimento da un posto a tempo pieno verso un posto a tempo parziale e viceversa. In tal caso deve essere presentata anche la corrispondente domanda di riduzione, rispettivamente di aumento, dell’incarico individuale.
6. Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato perdente posto ha comunque la precedenza anche nella copertura dei posti disponibili per i trasferimenti. Ciò vale anche per i trasferimenti d’ufficio per incompatibilità ambientale non superabile.
7. Rimane salva la precedenza nei trasferimenti prevista dalla normativa statale in favore delle persone portatrici di handicap, fatta eccezione per le disposizioni di cui al punto 6.
8. Il personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato può presentare domanda di trasferimento dopo tre anni dalla nomina in ruolo.