Elementi essenziali della convenzione ai sensi dell’articolo 45, comma 2 della legge provinciale n. 13/1997
Con la presente convenzione si intende disciplinare la collaborazione intercomunale, definire la ripartizione dei compiti incluso la delega della maggior parte dei compiti al comune di ubicazione e determinare i flussi finanziari (ripartizione costi ed entrate).
Pertanto elementi essenziali dell’accordo sono:
1.) Oggetto e obiettivi della convenzione
La convenzione disciplina l’istituzione e la gestione di un’area produttiva sovracomunale per i comuni interessati ai sensi dell’articolo 45, comma 2 della legge provinciale n. 13/1997.
Essa disciplina gli obblighi, i doveri e diritti di tutti le parti contrattuali in merito alla realizzazione dell’area produttiva sovra- comunale, anche per ciò che riguarda i tempi di realizzazione del progetto, ed inoltre il trasferimento dei diversi compiti ai singoli partner contrattuali, nonché la rispettiva partecipazione dei comuni ai costi ed alle altre prestazioni attinenti al progetto e la rispettiva partecipazione dei comuni ai ricavi.
2.) Disciplina delle relazioni fra i comuni incluso la delega e responsabilità
Per la realizzazione del progetto verrà determinato un comune responsabile. In particolare la “responsabilità” comprende l’incarico e la competenza di assumere obblighi giuridici e contrattuali, con effetto diretto di obbligatorietà per tutti i comuni, sia nei confronti di terzi, sia nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano.
3.) Costi e finanziamento e la relativa ripartizione
I comuni partecipanti si obbligano a partecipare ai costi per la progettazione, realizzazione ed altre spese tecniche, nonchè ai costi per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e manutenzione straordinaria dell’area produttiva secondo una chiave accordata.
Compete al comune di ubicazione di presentare la domanda per ottenere il finanziamento, incluso il contributo aumentato ai sensi dell’articolo 35septies della legge provinciale n. 15/1972, e di rendicontare i costi relativi.
4.) Entrate e relativa ripartizione
Finché l’area rimane destinata all’attività produttiva, fino ad un altro momento accordato oppure fino un’importo minimo, il comune di ubicazione trasferisce agli altri comuni che sono partner della convenzione in oggetto, un’importo che sarà calcolato in considerazione di tutti gli importi incassati nell’anno precedente, in merito ai contributi di concessione riscossi e dell’IMI, nonché della relativa partecipazione ai costi.
5.) Prestazioni e garanzie dei comuni
I comuni partecipanti si obbligano a sostenere il progetto in modo permanente e a non individuare di regola ulteriori aree produttive che sono in contrasto con i principi di questa convenzione, con eccezione per esempio dell’ampliamento di esercizi esistenti, e cioè almeno finché sono disponibili terreni idonei per questi scopi nell’area produttiva sovracomunale.
6.) Disposizioni generali e contrattuali
Per la verifica della realizzazione della convenzione in oggetto, nonché per l’emanazione di eventuali provvedimenti sostitutivi, verrà istituito un comitato di coordinamento.
Il comitato di coordinamento adotta tutte le decisioni rilevanti per il progetto, salvo la deliberazione riservata dalla legge o dallo statuto al consiglio comunale o alla giunta comunale ossia dalla Giunta provinciale ed in ogni caso in osservazione dei precetti legislativi del diritto di edilizia pubblico.