1. Relativamente ai beni agevolati di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), e comma 2, i beneficiari si obbligano a utilizzarli effettivamente nell’ambito della propria attività fin dalla liquidazione del contributo e a non modificarne la destinazione economica per un periodo di tre anni a partire:
a) dalla data della fattura di acquisto e, nel caso di più fatture, dalla data dell’ultima fattura;
b) dalla data del verbale di consegna del bene, nel caso di acquisto tramite leasing.
2. Relativamente ai beni agevolati di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), i beneficiari si obbligano a utilizzarli effettivamente nell’ambito della propria attività fin dalla liquidazione del contributo e a non modificarne la destinazione economica per il periodo di dieci anni a partire:
a) dalla data del contratto di compravendita;
b) dalla data del verbale di collaudo o di consegna del bene, nel caso di di lavori o di acquisti effettuati mediante leasing;
c) dalla data di rilascio della licenza d’uso.
3. Nei periodi suindicati i beni agevolati non possono essere alienati, dati in affitto o ceduti in comodato.