1. I contributi sono liquidati sulla base dell’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati e documentati. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla somma ammessa, l’agevolazione è ridotta in proporzione.
2. Le tipologie di investimento risultanti dalla documentazione di spesa devono corrispondere a quelle ammesse a contributo, sulla base dei preventivi o dei progetti presentati.
3. La regolare esecuzione di lavori o acquisti è accertata dall’Ufficio come di seguito riportato:
a) nel caso di acquisto di arredamenti e dispositivi medici, sulla base delle fatture regolarmente quietanziate ovvero di altri documenti contabili di valore probatorio equivalente;
b) nel caso di lavori edili, sulla base delle fatture regolarmente quietanziate e della dichiarazione asseverata del direttore dei lavori sulla regolare effettuazione dell’investimento, ovvero della dichiarazione del soggetto richiedente sulla regolare effettuazione dell’investimento, qualora non sia previsto il direttore dei lavori.
4. La liquidazione del contributo relativo a lavori edili di importo superiore a 150.000,00 Euro (IVA esclusa) può essere disposta dall’Ufficio anche in più rate, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.
5. Il rendiconto deve essere presentato entro cinque anni dalla data di concessione del contributo.
6. Tutta la documentazione contabile deve essere presentata in originale e in foto-copia, numerata progressivamente e corredata da un elenco con l’indicazione delle fatture, unitamente alla domanda di liquidazione redatta sul modello predisposto dall’Ufficio.
7. I documenti di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge e intestati al soggetto richiedente il contributo.