La Giunta Provinciale
visto l’articolo 18 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
ritenuto di individuare nell’Organismo di valutazione di cui all’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, il soggetto competente che in via sostitutiva deve procedere al conferimento degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013 di competenza dell’amministrazione provinciale, per il periodo di interdizione degli organi titolari;
vista la propria deliberazione n. 397 del 18 marzo 2013, concernente la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione per l’amministrazione provinciale ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
visto l’articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, in base al quale all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza, e il suo nominativo è indicato nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
ritenuto di uniformarsi a tale regola;
visto l’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico, e in particolare, il comma 4;
ritenuto di individuare nell’ufficio organizzazione della provincia autonoma di Bolzano il servizio presso il quale presentare le domande di accesso civico a termini della normativa prefata;
delibera
a voti unanimi legalmente espressi:
1. di localizzare le funzioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei termini di cui in premessa.
2. di pubblicare la presente delibera sul Bollettino ufficiale della Regione.