(1) È tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro chi: 27)
(2) Fatte salve le disposizioni penali, il o la titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio [di specialità medicinali e] dei preparati galenici che vende o mette in commercio in provincia di Bolzano questi prodotti con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal competente organo, è soggetto o soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro. 28)
(3) Chi, all’atto della dispensazione del medicinale in farmacia e negli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci, non rende disponibile al o alla cliente, secondo le modalità previste, la versione del foglio illustrativo anche in lingua tedesca, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.