1.1 Ai sensi della presente deliberazione si intende per:
a) “zona difficilmente accessibile”: zona nella quale non è prescritto l’allacciamento alla rete fognaria ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 8/2002 ed entro cui il trasporto di fanghi di depurazione e di rifiuti provenienti da edifici e da installazioni isolate da parte di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti non è possibile a causa dell’inaccessi-bilità. In tali zone il trasporto di fanghi di depurazione e di rifiuti fino al punto di consegna può avvenire con modalità semplificate, ovvero in assenza di formulario di identificazione e senza iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali.
b) “punto di consegna”: luogo in cui i fanghi di depurazione e i rifiuti vengono consegnati al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti o a una impresa autorizzata al trasporto di rifiuti per conto terzi per essere correttamente smaltiti o recuperati.. Il punto di consegna è definito dal comune.
c) “sistemi semplificati di smaltimento individuali delle acque reflue”: sistemi ed impianti semplificati atti allo smaltimento delle acque reflue domestiche e rispondenti alle caratteristiche indicate al punto 2.