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1. di approvare le clausole sociali elencate all’allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione.
2. Le suddette clausole sociali sono inserite nei bandi di gara per l’affidamento di incarichi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria da parte della Provincia autonoma di Bolzano, le società da essa dipendenti, gli enti funzionali e gli enti locali.
3. Al fine di una efficace applicazione delle clausole sociali per l’affidamento di incarichi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria la Provincia, le società da essa dipendenti, gli enti funzionali e gli enti locali utilizzano il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo congruo punteggio, comunque non inferiore al 15 per cento, alla valutazione delle proposte concernenti le clausole sociali. Inoltre, le suddette clausole devono consentire di verificare la capacità degli affidatari di svolgere efficaci inserimenti lavorativi di qualità, attraverso adeguate disponibilità di strumenti, di risorse, di competenze, di metodologie nonché relazioni operative con i servizi certificanti lo stato di svantaggio.
4. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa, relativi a servizi o forniture di cui ai punti 2 e 3 della presente deliberazione debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo (art. 115, decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163).
5. L’Agenzia provinciale per gli appalti verrà incaricata, con successivo provvedimento della Giunta provinciale, di verificare la corretta esecuzione della legge, monitorando le stazioni appaltanti di cui al precedente punto 3, gli importi e le tipologie di affidamenti effettivamente realizzati.
6. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.