Con l’articolo 18, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, che ha inserito nella legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, l’articolo 21bis, è stata introdotta la segnalazione certificata di inizio attività, allo scopo di semplificare le attività dei cittadini e delle imprese e di ridurre gli oneri e i costi amministrativi.
Il comma 2 di tale articolo prevede che la Giunta provinciale determini con propria deliberazione i casi in cui l’esercizio di una attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, da parte di autorità amministrative o organi collegiali, possa essere intrapreso previa segnalazione dell’interessato all’amministrazione competente.
Si ritiene necessario liberalizzare il più possibile l’iniziativa e l’attività economica privata, al fine di favorire al massimo la semplificazione delle procedure e, in particolare, la crescita economica ed il rafforzamento della competitività del sistema economico e produttivo.
Si ritiene altresì di procedere in forma graduale garantendo l’avvio in forma sperimentale dello sportello unico delle attività produttive (SUAP).
Ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
d e l i b e r a
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
quanto segue:
1. Ai soli fini dell’avvio in forma sperimentale dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) è consentita l’avvio di tutte le attività private, ed in particolare quelle imprenditoriali e commerciali, soggette alla sola segnalazione certificata di inizia attività.
2. È permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.
3. Sono tenuti a dare esecuzione a quanto disposto con la presente deliberazione le strutture organizzative della Provincia, le aziende e gli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati nonché i loro consorzi e associazioni, gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e gli istituti di istruzione universitaria presenti e operanti nel territorio provinciale. Ai predetti soggetti spetta in ogni caso il potere di adottare i necessari provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività segnalata e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa.
4. La presente disciplina si applica a partire dal 1° gennaio 2013; nei Comuni di Bolzano, Appiano, Varna ed Ortisei viene introdotta in via sperimentale con decorrenza immediata.
5. Con successivi provvedimenti sarà gradualmente ampliata la sfera di applicazione della presente disciplina di semplificazione.
6. La presente delibera é pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.