Sentenza del 25 novembre 2009, n. 390; Pres. Falk Ebner, Est. Rossi Dordi
La mancata comunicazione all’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990, introdotto con l’art. 6 L. 11 febbraio 2005 n. 15, non provoca ex se l’illegittimità del provvedimento finale, dovendosi verificare se la partecipazione ulteriore avrebbe potuto rivestire un’utilità sostanziale per l’interessato.
È legittimo il rigetto, per tardività, della domanda corredata da un contratto di leasing finanziario, tendente ad ottenere un contributo in conto capitale per l’acquisizione di un immobile aziendale, ai sensi dell’art. 2 L.P. 13 febbraio 1997 n. 4 (interventi per il sostegno dell’economia), in quanto il punto 5.1 della delibera attuativa della G.P. n. 4052/2005, recante i criteri per l’applicazione di detta legge, prescrive che la domanda sia presentata all’ufficio artigianato della Provincia “prima della realizzazione degli investimenti”. Invero, con il contratto di leasing l’impegno finanziario, e quindi l’investimento, nasce con la sottoscrizione del contratto medesimo, per cui, anche alla luce della normativa comunitaria volta ad incentivare gli investimenti, la stipula del contratto non può precedere la produzione dell’istanza di contributo provinciale.