Sentenza del 6 agosto 2009; n. 297; Pres. Falk Ebner, Est. Rossi Dordi
Le controversie relative all’opposizione alle sanzioni pecuniarie amministrative vertono su diritti soggettivi e quindi sono di norma devolute, salvo disposizioni di legge specifiche in deroga, alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’opponente fa valere il proprio diritto a non essere sottoposto ad una prestazione patrimoniale al di fuori dei casi previsti dalla legge (cfr. Cass. SS.UU. 4 febbraio 2005 n. 2205).
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie di opposizione a sanzioni amministrative irrogate dalla Provincia autonoma di Bolzano per la violazione della normativa sui rifiuti, dettata con L.P. 6 settembre 1973 n. 61, in applicazione del disposto di cui al comma 2 lettera d) dell’art. 22 bis della legge n. 689/1981, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, che riserva alla cognizione del Tribunale, tra le altre, “la tutela dell’ambiente dall’inquinamento” (cfr. sent. Cass. suindicata).
Il giudice amministrativo, nel dichiarare il difetto della propria giurisdizione, è tenuto ad indicare il giudice che ritiene munito di giurisdizione, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio stabilito dall’art. 59 della recente legge 18 giugno 2009 n. 69; e ciò con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta.