Sentenza del 15 aprile, n. 136; Pres. Präs. Rossi Dordi, Est. Zelger
L'oggetto proprio del giudizio per l'esecuzione del giudicato è costituito dalla verifica se la P.A. abbia o meno adempiuto all'obbligo nascente dalla sentenza esecutiva, e cioè abbia o meno attribuito all'interessato quella utilità concreta che la sentenza ha riconosciuto come dovuta, a prescindere dal fatto che residuino o meno in materia, in capo all’amministrazione, dei poteri discrezionali in ordine alle modalità da seguire al riguardo. Pertanto, tenuto presente che l'esecuzione deve essere esatta (al pari di quanto avviene per l'obbligazione civile, il cui inesatto adempimento è sanzionato con la condanna al risarcimento del danno), il ricorso per ottemperanza è ammissibile in ogni caso, anche dopo l'adozione di atti esecutivi a contenuto discrezionale, senza necessità di operare la tradizionale dicotomia concettuale tra elusione e violazione del giudicato, qualora il petitum sostanziale del ricorso attenga all'oggetto proprio del giudizio d'ottemperanza, miri cioè a far valere non già la difformità dell'atto sopravvenuto rispetto alla legge sostanziale, ma la difformità specifica dell'atto stesso rispetto all'obbligo (processuale) di attenersi esattamente all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire (cfr. C.S., sez. V, 23 novembre 2007, n. 6018).
In caso di pronuncia di accoglimento del ricorso per ottemperanza, in tema di pubblica gara d’appalto, l’amministrazione inadempiente deve dare compiuta esecuzione alla sentenza ed adeguare la situazione di fatto a quella di diritto anche per quanto attiene alla sorte del contratto. L’annullamento di un’aggiudicazione costituisce, invero, un vincolo permanente e puntuale sulla successiva attività dell’amministrazione, il cui contenuto non può prescindere dall’effetto caducatorio del contratto stipulato (cfr. C.S. Ad. Plen. n. 9 dd. 30 luglio 2008).