Sentenza del 11 novembre 2009, n. 363; Pres. Falk Ebner, Est. Rossi Dordi
La controversia avente ad oggetto la decisione di rigetto della domanda del datore di lavoro di regolarizzazione e di riallineamento retributivo e contributivo dei rapporti di lavoro sommersi, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, commi da 1192 a 1201 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario con la competenza funzionale di giudice del lavoro. Ed invero, una volta assolti gli oneri stabiliti dalla legge (stipulazione degli accordi sindacali, firma dei verbali di conciliazione e pagamento dei contributi dovuti) sussiste in capo all’istante il diritto soggettivo, di natura previdenziale e contributiva, a trasformare i rapporti sommersi in regolari rapporti di lavoro subordinato, usufruendo delle agevolazioni previste dalla normativa.